F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 7 del 10 maggio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 162 del 15 maggio 2008 VERTENZA: all.Stefano MARCOTULLI / U.S.MONTE S. PIETRANGELI (72/78 )

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 7 del 10 maggio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 162 del 15 maggio 2008 VERTENZA: all.Stefano MARCOTULLI / U.S.MONTE S. PIETRANGELI (72/78 ) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Antonio BARATTA In data 15 gennaio 2008 l’allenatore dilettante Marcotulli Stefano, rappresentato legalmente dall’avv. Fabio Cazzola, presenta ricorso a questo Collegio contro la Società U.S.Monte S. Pietrangeli, partecipante al campionato dilettanti di prima categoria regione Marche, affinché gli venga riconosciuto quanto pattuito nell’accordo economico stipulato in data 4 settembre 2007,oltre agli interessi sin qui maturati ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. A fondamento della sua richiesta allega copia del contratto dove la Società,a firma del suo legale rappresentante,si impegna ad assumerlo quale tecnico della prima squadra, riconoscendogli un premio di tesseramento di € 6.400,00 da pagarsi in 4 rate di € 1.600,000 cadauna alle scadenze dei mesi di ottobre e dicembre 2007 e febbraio e aprile 2008. Nell’accordo viene inoltre stabilito anche un rimborso spese d’indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina moltiplicato per i chilometri percorsi dal tecnico nell’espletamento delle sue funzioni per allenamenti e gare della sua squadra. Il ricorrente dichiara inoltre di essere stato esonerato in data 2 ottobre 2007 e di aver successivamente ricevuto il 1° dicembre 2007, in acconto di quanto pattuito, la somma di € 800,00. Chiede pertanto gli venga liquidata dall’ U.S.Monte S. Pietrangeli la somma di € 2.810,00 a saldo delle prime due rate scadute al momento della presentazione del ricorso,cifra comprensiva dei rimborsi spese antecedenti il suo esonero calcolati in € 410,00 ed evidenziati in allegato con documentazione dettagliata. Richiede inoltre il saldo delle rate che andranno a maturare al giorno della decisione del Collegio e di essere sentito in caso di necessità. La Segreteria del Collegio,avuta conferma dal competente Comitato Regionale Marche in merito all’avvenuto deposito del contratto,invitava la Società U.S.Monte S. Pietrangeli a fornire le proprie controdeduzioni.,non ricevendo alcuna risposta. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale esaminati gli atti accoglie il ricorso e obbliga la Società U.S.Monte S. Pietrangeli al pagamento a favore dell’allenatore Marcotulli Stefano di € 5.600,00 a saldo del premio di tesseramento,di € 410,00 a titolo rimborso spese e di € 47 per gli interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di € 6.057,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo. La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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