F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 7 del 10 maggio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 162 del 15 maggio 2008 VERTENZA:all.Antonio PEPE / S.S. PRO AKERY 1926 ( 86/78 )
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 7 del 10 maggio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 162 del 15 maggio 2008
VERTENZA:all.Antonio PEPE / S.S. PRO AKERY 1926
( 86/78 )
ARBITRI:sigg.Gianfranco RICCI e Robero SANTANIELLO
Con ricorso datato 13/02/2008 l’allenatore di base Antonio Pepe,tesserato come allenatore della 1° squadra della S.S.Pro Akery 1926,militante nel campionato campano di promozione,chiedeva a questo Collegio di far carico sulla Società predetta del pagamento del premio di tesseramento stipulato con contratto datato 1°/08/2007 e depositato insieme al tesseramento in data 1°/08/2007.
Il contratto economico stipulato fra le parti ammontava ad € 6.000,oo.
Dichiarava inoltre di essere stato esonerato in data 30/10/2007 per via telefonica e,nonostante i solleciti,non aveva ricevuto comunicazione scritta,comunque comunicava alla Società di rimanere a disposizione della stessa fino alla scadenza del contratto insieme ai suoi collaboratori.
Viste le richieste,il Collegio inviava lettera raccomandata alla Società senza peraltro ottenere alcuna controdeduzione.
Il Collegio,esaminata la documentazione pervenuta,ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell’allenatore Antonio PEPE e fa obbligo alla S.S.PRO AKERY 1926 di corrispondere la somma di € 6.000,oo a saldo delle spettanze,oltre ad € 120,oo quali interessi legali per un totale di € 6.120,oo oltre agli interessi che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità,
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8
comma 15 del CGS.
Per il rateo di € 2.500,00,con scadenza 31/05/2008,se l’allenatore non fosse soddisfatto,dovrà proporre un nuovo ricorso.
La presente delibera e’ inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’ art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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