F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 7 del 10 maggio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 162 del 15 maggio 2008 VERTENZA: all. Marco LOCCI / S.S. CARLOFORTE (88/78)
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 7 del 10 maggio 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 162 del 15 maggio 2008
VERTENZA: all. Marco LOCCI / S.S. CARLOFORTE
(88/78)
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI
L’allenatore di base Marco Locci, regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., con ricorso del 21.02.2008, adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da parte della Società S.S. Carloforte, il pagamento della somma di €. 9.500,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2007/2008, € 1.204,00 per rimborso spese di viaggi, oltre agli interessi di mora per il ritardato pagamento.
Il ricorrente produceva copia dell’accordo sottoscritto con il legale rappresentante della Società, signor Nando Murrau, in data 16.08.2007, debitamente depositato presso il Comitato Regionale Sardegna della L.N.D.–F.I.G.C., in data 24.08.2007, con la sopra citata Società, partecipante al campionato di promozione sardo, che prevedeva la corresponsione della somma di €. 9.500,00 per la stagione sportiva 2007/2008, suddiviso in quattro rate di cui la prima di €. 2.000,00 avente scadenza al 30.11.2007; le restanti tre di € 2.500,00 cadauna aventi scadenze al 29.02.2008, al 30.04.2008 e 30.06.2008.
Il ricorrente comunicava, altresì, di essere stato esonerato telefonicamente il 4.12.2007 e che con lettera del 7.12.2007, indirizzata anche al Comitato Regionale Sardegna della F.I.G.C.-L.N.D, al Settore Tecnico di Firenze ed all’A.I.A.C. di Firenze, comunicava alla Società Carloforte di aver preso atto dell’esonero telefonico e di restare a disposizione fino al termine della stagione sportiva.
La Società convenuta, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio, con lettera del 12.03.2008, deduceva per il tramite del legale rappresentante della Società, signor Ferdinando Murrau, sostenendo che ”il contratto non è stato sottoscritto su carta della Società e che non è firmato dallo scrivente e che è assai diverso dall’accordo che prevedeva € 6.000,00 omnia”, pertanto, ne chiedeva il rigetto.
Il ricorrente, con lettera del 17.03.2008, ribadiva quanto richiesto con il ricorso respingendo il contenuto delle controdeduzioni fatte dalla Società.
Il Collegio sulla base della documentazione in atti ritiene che la richiesta appare meritevole di parziale accoglimento.
Il contratto sottoscritto dalle parti in data 16.08.2007, di cui l’attuale rappresentante della Società disconosce la firma ed il contenuto, non è stato manomesso da chicchessia perché è uguale, nella forma, nel contenuto e nella sottoscrizione a quello depositato in data 24.08.2007, ed inviato dal competente Comitato Regionale Sardegna alla Segreteria di questo Collegio Arbitrale.
La firma apposta sull’accordo economico di altro rappresentante della Società, diverso dal legale rappresentante attuale, non può costituire motivo di nullità dello stesso.
Non possono, invece, essere riconosciute al ricorrente € 1.204,00 per spese viaggi in quanto non documentate correttamente (mancano riferimenti precisi circa i viaggi sostenuti oltre ai tre dichiarati nell’accordo per gli allenamenti e né può essere riconosciuto il costo della benzina in base al consumo della propria autovettura; il rimborso spese deve essere corrisposto così come stabilito da normativa nazionale, cioè 1/5 della costo della benzina, indipendentemente dal tipo di autovettura e, nel periodo di riferimento, il costo era pari ad € 0,23 per Km.)
Pertanto, all’allenatore sono riconosciuti solo € 320,62 per spese di viaggi considerato che lo stesso, a far data dal 18.08.2007, data di inizio degli allenamenti e fino al 4.12.2007, data dell’esonero, ha effettuato n. 41 viaggi dal suo domicilio al campo di giuoco della Società Carloforte, mentre i Km percorsi sono stati 34 a viaggio, cosi come documentato, che moltiplicato per il numero dei viaggi sostenuti, portano a 1.394 i Km percorsi, che moltiplicato € 0,23, (costo di 1/5 della benzina) determina quanto innanzi.
Tanto premesso, all’allenatore deve essere riconosciuta la somma di € 7.000,00=, per i primi tre ratei scaduti, così come da accordo sottoscritto dalle parti, ed € 320,62= per rimborso spese viaggi, oltre ad € 45,00 per interessi, portano il totale ad € 7.365,62=.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso proposto dall’allenatore LOCCI Marco e fa obbligo alla Società S.S. CARLOFORTE di corrispondere allo stesso la somma di €. 7.000,00 per i primi tre ratei scaduti così come da accordo oltre ad € 320,62 per spese di viaggi, oltre ad € 45,00 per interessi, per un totale di € 7.365,62= Per ottenere il pagamento dell’ultimo rateo,avente scadenza il 30/06/2008,qualora ritenuto,dovrà essere proposto nuovo ricorso. .
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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