F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 8 del 7 giugno 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 192 del 16 giugno 2008 VERTENZA:all. Giorgio DI ANTONIO / Pol. Atletico TREXENDA ( 69/78 )

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 8 del 7 giugno 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 192 del 16 giugno 2008 VERTENZA:all. Giorgio DI ANTONIO / Pol. Atletico TREXENDA ( 69/78 ) ARBITRI: sigg Vittorio RUSSIANO e Antonio BARATTA In data 9 gennaio 2008 l’allenatore dilettante di Calcio a 5 Di Antonio Giorgio,regolarmente iscritto ai ruoli del Settore Tecnico, adisce questo Collegio affinché gli venga riconosciuto da parte della società Pol. Atletico Trexenda, partecipante al campionato regionale di serie C/1 di calcio a 5,il pagamento della cifra di 7.500,00 euro oltre ad un rimborso spese, limitato all’indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per i chilometri percorsi al servizio della società nell’espletamento delle sue funzioni di allenatore della prima squadra. Chiede anche il riconoscimento degli interessi sin qui maturati ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. A fondamento della sua richiesta produce copia del contratto dove la società,a firma del suo presidente Congiu Giancarlo,si impegna ad assumerlo quale tecnico della prima squadra, riconoscendogli un premio di tesseramento di € 7.500,00 da pagarsi in quattro rate, di cui tre di € 2.000,000 cadauna alle scadenze dei mesi di dicembre 2007 e marzo e aprile 2008 ed una di € 1.500,00 alla fine del mese di maggio 2008. Nell’accordo viene inoltre stabilito anche un rimborso spese d’indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina moltiplicato per i chilometri percorsi dal tecnico nell’espletamento delle sue funzioni per allenamenti e gare. Oltre alla sopraccitata scrittura privata redatta in data 20 agosto 2007 vengono allegate le seguenti documentazioni: - lettera inviata il 14/12/2007 al Comitato Regionale Sardegna con la quale il tecnico provvede a depositare il contratto stipulato a suo tempo con la società - lettera spedita alla società il 14/12/2007 di preso atto del suo esonero e di sua disponibilità a rimanere a disposizione della medesima fino al termine della corrente stagione unitamente agli accordi stipulati nel contratto. - lettera ricevuta dalla società datata 27/12/2007 in risposta a quanto da lui comunicato con la sua del 14/12/2007 in merito al suo esonero e agli accordi economici stipulati con il presidente Congiu nella quale viene detto che agli atti dell’Associazione non risulta alcuna scrittura che la veda parte in causa dei debiti nei suoi confronti e che pertanto non esiste valido motivo per dare seguito alle sue richieste. La Segreteria del Collegio in data 24/01/2008 dopo aver provveduto a richiedere al competente Comitato Regionale Sardegna l’avvenuto deposito del contratto e averne ricevuta conferma, invita la società Pol. Atletico Trexenda a presentare le proprie controdeduzioni. A nome e per conto della società,legalmente delegato dal nuovo presidente dalla medesima signor Alberto Carracino, risponde l’avv. Marco Basciu affermando che il ricorso presentato dal tecnico Di Antonio Giorgio è da ritenersi nullo in quanto sottoscritto dall’allora presidente pro-tempore Congiu Giancarlo il quale nel mese di dicembre ha rassegnato le proprie dimissioni a seguito delle decisioni del Direttivo della società di eleggere nella persona del signor Carracino Alberto il nuovo presidente. Non nega il fatto che il Di Antonio abbia prestato la sua opera di allenatore dal mese di settembre ai primi di dicembre per la società Atletico Texenda specificando tuttavia che l’accordo economico era stato stipulato con l’allora presidente Congiu e di tale documentazione e degli impegni presi la nuova presidenza non ne era stata messa al corrente. Ribadisce che tale accordo non avrebbe comunque mai potuto avere efficacia in quanto stipulato da persona non legittimata a compierlo come previsto dalla statuto della società. A tale proposito allega copia dello statuto societario. Sostiene che la società aveva già provveduto a comunicare al Di Antonio con lettera del 14/12/2007 tale situazione nel tentativo di fargli comprendere la gravità della sua condotta finalizzata ad ottenere, con il concorso del signor Congiu Giancarlo, un ingiusto profitto ai danni dell’Associazione e si rammarica che tale invito non sia stato recepito. Ritiene inoltre assurde le sue richieste di rimborso delle spese “autostradali”in quanto l’Atletico Texenda milita in un campionato regionale ove questa tipologia di strade neanche esiste. Conclude respingendo ogni pretesa riportata nell’accordo presentato dal Di Antonio e chiede al Collegio che il medesimo venga giudicato inammissibile. In data 2 febbraio 2008 risponde alle controdeduzioni della società il tecnico Di Antonio contestando innanzitutto il fatto che la medesima abbia fatto ricorso ad un legale per sostenere la sua causa senza prima richiederne il nulla osta alla F.I.G.C. e pertanto che le contestazioni fatte non siano prese in considerazione e la stessa società venga deferita. Chiede inoltre venga riconosciuta la validità del contratto firmato dal precedente presidente Congiu, dichiara di non aver percepito ad oggi niente di quanto pattuito e accusa di negligenza la società sia per non aver depositato l’accordo nei tempi dovuti,sia per non aver inviato la richiesta di un suo tesseramento. La Segreteria del Collegio in data 4 aprile 2008 provvede ad inviare alla società le controdeduzioni del tecnico in risposta delle quali perviene uno scritto ( non firmato ) dell’ex presidente Congiu Giancarlo. Nella sua lettera dichiara di aver firmato in qualità di presidente pro tempore, ad inizio della stagione calcistica 2007/2008, un contratto a nome e per conto della società Atletico Trexenda con l’allenatore Di Antonio Giorgio e che nel dicembre del 2007 aveva rassegnato le dimissioni lasciando i poteri di presidente al signor Carracino Alberto. In considerazione di quanto sopra esposto giudica che le richieste avanzate dal tecnico vadano fatte al nuovo presidente. A seguito di queste ultime contro deduzioni dell’ex presidente Congiu,la Segreteria del Collegio richiedeva al competente Comitato Regionale Sardegna documentazione relativa all’iscrizione della società Atletico Trexenda al campionato 2007/2008 ricevendo in risposta quanto sotto riportato: - copia della domanda della società di iscrizione al campionato regionale di calcio a 5 serie C1 completa dei dati necessari richiesti ( denominazione,sede sociale,campo di giuoco etc.) con alla voce”organico Società” il nome di Giancarlo Congiu con la qualifica di presidente. - copia della lettera del medesimo, inviata al Comitato in data 18 dicembre 2007, dove dichiara di rimettere il mandato da presidente e dirigente della società Atletico Trexenda - copia della richiesta fatta dalla Società al Comitato per l’iscrizione nel suo organico di due nuovi consiglieri. Il Collegio Arbitrale esaminati gli atti decide di accogliere parzialmente il ricorso dell’allenatore Di Antonio Giorgio. Ritiene infatti valido il contratto da lui stipulato con l’allora presidente Congiu in quanto la nuova dirigenza della società deve ritenersi responsabile, assumendone ogni onere, di tutti gli atti sottoscritti a nome e per conto della medesima da un suo legale responsabile anche se questi in seguito dimissionario. In merito al rimborso spese lo ritiene giustificato poiché nell’accordo stipulato viene pattuito un rimborso spese limitato dell’indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per i chilometri tra residenza del tecnico ed il campo di gioco della società,nonché se documentate quello per le spese autostradali. L’interessato nel ricorso richiede solamente il riconoscimento delle prime relative ai 3 viaggi settimanali per allenamenti e gare (come riportato sul contratto) non presentando alcun documento o ricevuta autostradale per queste ultime. Non ritiene infine motivata la richiesta fatta al Collegio Arbitrale da parte del Di Antonio di non accogliere le controdeduzioni presentate dalla società Pol. Atletico Trexenda e di deferirla in considerazione del fatto di averle affidate al suo legale avv. Marco Basciu senza averne fatto prima richiesta di nulla osta alla F.I.G.C. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso presentato dall’allenatore Di Antonio Giorgio obbligando la società Pol. Atletico Trexenda al pagamento di € 3.000,00 (massimali stabiliti per la conduzione di una squadra di serie C1 di calcio a 5), di € 468,00 per il rimborso delle spese di viaggio da lui sostenute nel periodo antecedente la sua sostituzione,e di € 32,00 per interessi equitativamente calcolati per un totale di € 3.500,00. Si dispone il rinvio degli atti della vertenza alla Procura Federale per gli adempimenti di competenza nei confronti delle parti per le violazioni delle norme stabilite AIAC-LND in merito ai massimali concordati nei campionati dilettanti per la stagione 2007/2008. La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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