F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 8 del 7 giugno 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 192 del 16 giugno 2008 VERTENZA: all. Antonio FIGLIOMENI / U.S. PRAIA ( 92/78)

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 8 del 7 giugno 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 192 del 16 giugno 2008 VERTENZA: all. Antonio FIGLIOMENI / U.S. PRAIA ( 92/78) ARBITRI:sigg. Mariano SILVELLO e Mario ROSSINI Con ricorso del 25 febbraio 2008, l’allenatore dilettante Antonio FIGLIOMENI, tesserato per la stagione sportiva 2007/2008, quale responsabile della prima squadra dell’ U.S. PRAIA, squadra partecipante al Campionato di Eccellenza Regione Calabria, chiede a questo Collegio Arbitrale di far obbligo alla predetta società di pagargli la somma di euro 10.750,00 avendo ricevuto solo un acconto di euro 750,00 in data 26 /01/08, oltre al rimborso spese comprendenti 14 viaggi ferroviari pari ad euro 259,00 per un totale di euro 11.009,00 e agli interessi di mora che andranno a maturare. Il tutto sancito con un accordo economico intercorso tra le parti in data 26/11/08 e regolarmente depositato, che prevedeva il pagamento mensile di 5 rate di euro 1900,00 cadauna a partire dal 30/12/07 e l’ultima con scadenza del 30/ 05/08 di euro 2.000,00. Comunica di essere stato esonerato in forma scritta il 19/02/08. In data 10 marzo la Segreteria di questo Collegio ha invitato le parti a produrre le proprie controdeduzioni, la società nulla ha risposto. Il Collegio esaminati gli atti ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento, in quanto non è pervenuto alcun documento comprovante la spesa dei 14 viaggi ferroviari. P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso dell’allenatore Antonio FIGLIOMENI, e fa obbligo alla società U.S. PRAIA al pagamento di euro 10.750,00 oltre agli interessi equitativamente calcolati in euro 107,00 per un totale di euro 10.857,00, al quale andranno aggiunti gli interessi che matureranno fino all’effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutela e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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