F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 8 del 7 giugno 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 192 del 16 giugno 2008 VERTENZA: all. Antonio ALOISI / SANTEGIDIESE Calcio ( 93/78 )

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 8 del 7 giugno 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 192 del 16 giugno 2008 VERTENZA: all. Antonio ALOISI / SANTEGIDIESE Calcio ( 93/78 ) ARBITRI: sigg. Mariano SILVELLO e Mario ROSSINI Con ricorso del 3 marzo 2008, l’allenatore Antonio ALOISI iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C., adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da parte della società Santegidiese le mensilità di Ottobre, Novembre, Dicembre 2007, e di Gennaio, Febbraio e Marzo 2008 mai corrisposte. A tal proposito il ricorrente precisava di aver sottoscritto con la società citata, un accordo economico, regolarmente depositato, dove la Santigidiese affidava la conduzione della prima squadra al signor Aloisi, compagine militante in serie D , per la stagione sportiva 2007/08, per un compenso di euro 12.000,00 suddivise in 10 rate mensili da 1.200,00 euro ciascuna. Precisa di essere stato esonerato l’11/11/2007 ed essere rimasto a disposizione della medesima società. La Santegidiese, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio, nulla contro deduceva in merito alla controversia. Il Collegio esaminati i documenti a disposizione, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso proposto dal signor Antonio Aloisi, e fa obbligo alla società Santedigiese Calcio al pagamento di euro 7.2000,00. La presente decisione è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato all’art. 8 comma 15 del C.G.S.
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