F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 8 del 7 giugno 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 192 del 16 giugno 2008 VERTENZA:all. Mauro VIVIANI / A.C. CITTA’ di CASTELLO s.r.l. s.s.d. ( 97/78 )
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 8 del 7 giugno 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 192 del 16 giugno 2008
VERTENZA:all. Mauro VIVIANI / A.C. CITTA’ di CASTELLO s.r.l. s.s.d.
( 97/78 )
ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Vittorio RUSSIANO
Con ricorso del 23.01.2008 il signor Mauro VIVIANI allenatore professionista di 2^ Categoria, iscritto nei ruoli della S.T. della FIGC, ha adito questo Collegio affinchè, previo accertamento della fondatezza della propria richiesta, dichiari l’obbligo per la convenuta società A.C. Città di Castello s.r.l., che gli aveva affidato, per la stagione calcistica 2007/2008 la conduzione della 1^ squadra dal 6.08.2007 al 1°.06.2008, di corrispondergli il saldo di euro 4.900,00 del premio tesseramento stabilito nel contratto regolarmente depositato del 20.08.2007.
In particolare il signor Viviani ha sostenuto che a fronte del premio di tesseramento previsto nel contratto pari ad euro 7.400,00 da pagarsi in sei rate annuali con scadenza 10.09.07 euro 1.500,00; 10.10.2007 euro 1.500,00; 10.12.07 euro 1.400,00; 10.02.08 euro 1.000,00; 10.03.08 euro 1.000,00 e 10.05.08 euro 1.000,00 gli è stata corrisposta la rata di 1.500,00 euro scaduta il 10.09.2007 e di aver ricevuto una ulteriore somma di euro 1.000,00.
Di qui la richiesta del pagamento della somma di euro 4.900,00 oltre gli interessi di mora, in seguito all’esonero comunicato con nota del 13.09.2007.
La società convenuta, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio a fornire le proprie controdeduzioni nulla ha prodotto a propria difesa.
Il Collegio esaminati gli atti del procedimento ritiene la richiesta fondata a seguito del comportamento omissivo della società A.C. Città di Castello s.r.l.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso e fa obbligo alla società A.C. Città di Castello s.r.l. di corrispondere al signor Mauro VIVIANI la somma di euro 4.900,00 oltre agli interessi equitativamente calcolati pari ad euro 46,00 per complessivi euro 4.946,00 ed alla svalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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