F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 8 del 7 giugno 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 192 del 16 giugno 2008 VERTENZA: all. Domenico GALLO / A.C.D. MARINA di CATANZARO ( 99/78 )

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 8 del 7 giugno 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 192 del 16 giugno 2008 VERTENZA: all. Domenico GALLO / A.C.D. MARINA di CATANZARO ( 99/78 ) ARBITRI: sigg.Gabriele GIOVANNINI e Mariano SILVELLO Con ricorso inviato il 13.3.2008 il signor Domenico Gallo, allenatore dilettante di base iscritto nei ruoli della S.T. della F.I.G.C. (codice 55890), ha adito questo Collegio affinché, previo accertamento della fondatezza della propria richiesta, dichiari l’obbligo per la convenuta ACD MARINA di CATANZARO – che gli aveva affidato, per la stagione calcistica 2007/2008, la conduzione tecnica della prima squadra nel campionato calabro di prima categoria, Girone C - di corrispondergli il saldo del premio di tesseramento stabilito nel contratto del 4.9.2007. In particolare il signor Gallo ha sostenuto che, a fronte del premio di tesseramento previsto in contratto pari ad euro 4.800,00, non gli è stato corrisposto nulla; a tal fine, dal contratto si rileva che il pagamento di tale somma sarebbe dovuto avvenire in corrispondenza di 4 rate, di euro 1.200,00 ognuna, con scadenza al 28.9.2007, 28.12.2007, 28.2.2008 e 28.4.2008. Di qui la richiesta di pagamento della complessiva somma di euro 4.800,00; oltre gli interessi e rivalutazione monetaria. L’istante, a sostegno della propria pretesa, ha tra l’altro prodotto copia dell’accordo economico, di cui è stato riscontrato, a cura della Segreteria di questo Collegio, l’avvenuto deposito presso il Comitato Regionale della L.N.D.- La Società convenuta, ritualmente invitata da questo Collegio a fornire le proprie controdeduzioni, non ha prodotto e/o dedotto nulla a propria difesa. La domanda appare pertanto fondata e meritevole di accoglimento, anche alla luce delle prove prodotte dall’allenatore e del comportamento omissivo della ACD MARINA di CATANZARO nei confronti del Collegio. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, esaminati gli atti del procedimento, accoglie la domanda e pone dunque l’obbligo alla ACD MARINA di CATANZARO di corrispondere al signor Domenico Gallo la somma di euro 4.800,00 oltre gli interessi, al tasso legale,fino alla data dell’effettivo soddisfo e la rivalutazione monetaria. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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