F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 8 del 7 giugno 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 192 del 16 giugno 2008 VERTENZA:all. Luca SONCIN / U.S. SANREMESE CALCIO S.p.A. (108/78)
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 8 del 7 giugno 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 192 del 16 giugno 2008
VERTENZA:all. Luca SONCIN / U.S. SANREMESE CALCIO S.p.A.
(108/78)
ARBITRI: sigg.Sebastiano SCARFATO e Gabriele GIOVANNINI
Con ricorso del 13/03/2008, l’allenatore Soncin Luca, assunto dalla U.S. SANREMESE CALCIO S.p.A., partecipante al campionato di Serie “D”, Girone A, quale tecnico della prima squadra per la stagione 2007-2008, chiede a questo Collegio di fare obbligo alla citata società di corrispondergli la somma di €. 5.600,00, per premio di tesseramento maturato alla data del presente ricorso, oltre interessi legali, nonché di corrispondere le ulteriore rate a scadere alla data della decisione.
A sostegno delle sue richieste, il ricorrente ha prodotto in allegato copia della scrittura privata/contratto economico, regolarmente depositato presso il Comitato Interregionale il giorno 3/01/2008, stipulato con la U.S. SANREMESE CALCIO S.p.A., per la somma complessiva di €. 8.000,00, da corrispondersi in n.10 rate di € 800,00 cadauna e sottoscritto da entrambe le parti.
La U.S. SANREMESE CALCIO S.p.A., ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio, con raccomandata A/R versata in atti, non ha fatto pervenire controdeduzioni.
Il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione in atti, ritiene che il ricorso è meritevole di accoglimento e rilevato che alla data di emissione del presente provvedimento risultano già scadute anche le rate con scadenza 30/03/2008, 30/04/2008 e 30/05/2008 provvede anche in merito alle medesime.
P.Q.M.
Delibera di fare obbligo alla U.S. SANREMESE CALCIO S.p.A. di pagare in favore del signor Soncin Luca, la somma complessiva di €. 8.000,00, oltre interessi legali a far data dalle singole rate scadute e sino all’effettivo soddisfo.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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