F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 8 del 7 giugno 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 192 del 16 giugno 2008 VERTENZA:all. Vincenzo PACINO/ U.S.C. CORIGLIANO ( 112/78 )

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 8 del 7 giugno 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 192 del 16 giugno 2008 VERTENZA:all. Vincenzo PACINO/ U.S.C. CORIGLIANO ( 112/78 ) ARBITRI:sigg.Gianfranco RICCI e Andrea FRANCHINI Con ricorso datato 20/02/2008 l'allenatore di base Pacino Vincenzo, assunto in qualità di allenatore della prima squadra della società USC Corigliano ,partecipante al campionato regionale di Eccellenza Calabro,chiede a questo Collegio Arbitrale di far obbligo alla società convenuta del pagamento dell'accordo economico stipulato e depositato in data 7/9/2006 insieme al tesseramento, oltre agli interessi legali maturati. Il contratto economico stipulato tra le parti ammontava a euro 4000,00. Viste le richieste,il Collegio inviava lettera raccomandata datata 2/04/2008 alla società per le controdeduzioni senza peraltro ottenere risposta. Il Collegio,esaminata la documentazione pervenuta,ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Pacino Vincenzo e fa obbligo alla società USC Corigliano di corrispondere la somma di euro 4000,00 oltre a euro 98,00 quali interessi legali per un totale di euro 4098,00 oltre agli interessi che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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