F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 68/CDN del 26/06/08 (314) – RECLAMO DELLA SOCIETA’ US CONTURSI TERME 1929 AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA CONTURSI TERME-BELLIZZI DEL 3.5.2008 (delibera CD Territoriale presso il CR Campania – C.U. n. 101 del 15.5.2008 – Campionato di 3^ Categoria).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 68/CDN del 26/06/08
(314) - RECLAMO DELLA SOCIETA’ US CONTURSI TERME 1929 AVVERSO LE
DECISIONI MERITO GARA CONTURSI TERME-BELLIZZI DEL 3.5.2008 (delibera CD
Territoriale presso il CR Campania - C.U. n. 101 del 15.5.2008 – Campionato di 3^
Categoria).
Letto il ricorso ritualmente promosso dalla US Contursi Terme 1929 avverso la decisione
della CD Territoriale c/o CR Campania (CU n. 101 del 15.5.2008), con cui veniva respinto,
in prima istanza, il reclamo avente ad oggetto la partecipazione, in posizione di asserita
irregolarità (con conseguente domanda della sanzione delle perdita della gara con il
punteggio 0-3 a carico della compagine avversaria), del calciatore Santese Michele,
tesserato in forza alla PMS Bellizzi, in occasione dell'incontro di calcio, valevole per il
Campionato provinciale di 3° categoria (Girone C), US Contursi Terme 1929-PMS Bellizzi
del 3.5.2008;
- osservato che la PMF Bellizzi, nei termini assegnati, non ha fatto pervenire
controdeduzioni;
- rilevato che le argomentazioni difensive spiegate dalla società sportiva reclamante si
sostanziano nell'asserita partecipazione del calciatore Michele Santese, nato il 15.8.1979,
alla gara suindicata, in posizione irregolare, in quanto non tesserato con la PMF Bellizzi;
- verificato che, in effetti, alla gara del 3.5.2008 ha preso parte il calciatore Michele
Santese nato il 15.8.1979 il quale, in base alla documentazione acquisita dalla CD
Territoriale Campania presso il competente Ufficio tesseramento, risulta tesserato per la
PMF Bellizzi a far data dal 16.11.2007 e quindi da un momento antecedente alla disputa
della gara di cui trattasi;
- ritenuto, conseguentemente, che il Santese ha disputato la gara contro il Contursi Terme
in posizione regolare di tesseramento;
- rilevato che la CD Territoriale nella motivazione della delibera impugnata ha indicato
erroneamente una diversa data di nascita del calciatore Michele Santese (23.6.1991)
senza che tale errore abbia inficiato la correttezza della decisione.
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone l'addebito della tassa non versata.
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