F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 68/CDN del 26/06/08 (353) – RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD REAL SANNIO DONNE AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA REAL SANNIO DONNE-SPORT NAPOLI DEL 2.2.2008 (delibera CD Territoriale presso il CR Campania – C.U. n. 111 del 29.5.2008 – Campionato Regionale Femminile Serie C).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 68/CDN del 26/06/08
(353) - RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD REAL SANNIO DONNE AVVERSO LE
DECISIONI MERITO GARA REAL SANNIO DONNE-SPORT NAPOLI DEL 2.2.2008
(delibera CD Territoriale presso il CR Campania - C.U. n. 111 del 29.5.2008 –
Campionato Regionale Femminile Serie C).
Letto il ricorso ritualmente promosso dalla ASD Real Sannio Donne avverso la decisione
della CD Territoriale c/o CR Campania (CU n. 111 del 29.5.2008), con cui veniva respinto,
in prima istanza, il reclamo avente ad oggetto la partecipazione, in posizione di asserita
irregolarità, della calciatrice Luisa Liccardo, tesserata in forza alla ACFD Sport Napoli, in
occasione dell'incontro di calcio femminile ASD Real Sannio Donne-ACFD Sport Napoli
del 2.2.2008;
osservato che la ACFD Sport Napoli, nei termini assegnati, non ha fatto pervenire
controdeduzioni;
- rilevato che le argomentazioni difensive spiegate dalla Società sportiva reclamante si
sostanziano nell'asserita partecipazione della calciatrice Luisa Liccardo alla gara
suindicata, in posizione di asserita irregolarità, in quanto sprovvista di autorizzazione di cui
all'art. 34, c. 3, NOIF, o meglio, sprovvista di autorizzazione in corso di validità, risultando,
la medesima, concessa dal CR Campania con provvedimento di cui al CU n. 48 del
7.12.2006 ma, successivamente, scaduta in data 18.5.2007;
- verificato che la calciatrice Luisa Liccardo, nata in data 14.6.1992, al momento della
disputa della gara in argomento (2.2.2008) risultava essere infrasedicenne;
- osservato che, in ordine ai limiti di partecipazione alle attività agonistiche organizzate
dalle Leghe in relazione all'età, l’autorizzazione di cui all’art. 34, c. 3, NOIF, è obbligatoria
solo per gli atleti infrasedicenni;
- osservato, altresì, che la concessione della predetta autorizzazione, proprio in ragione
della giovane età degli atleti (calciatori e/o calciatrici), è subordinata all'effettuazione di una
serie di accertamenti e di verifiche di natura medico.-sanitaria consistenti, in particolare,
nel rilascio di un certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, ai sensi e per gli
effetti del DM 15 febbraio 1982 (Ministero della Sanità), nonché in una relazione di un
medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psicofisica
del calciatore (e/o della calciatrice);
- tenuto conto del fatto che, nello specifico, l'autorizzazione, una volta concessa in favore
dell'atleta infrasedicenne (nei termini di cui all’art. 34, c. 3, NOIF), può essere ritenuta
valida sine die, in particolare, sino, appunto, al compimento del sedicesimo anno di età,
ritenendo di poter aderire, al riguardo, all'orientamento manifestato dalla (ex) CAF (CU n.
38/C del 15.3.2004), richiamato dalla CD Territoriale c/o CR Campania nel provvedimento
oggetto di impugnazione, per il quale “l'art. 34, c. 3, NOIF, non pone alcun limite
all'autorizzazione e, quindi, qualsiasi limitazione temporale appare del tutto arbitraria ...
l’autorizzazione per i minori a partecipare a gare viene concessa sulla base di un
certificato medico che ne sancisce la raggiunta maturità psico-fisica che, quindi, non può
successivamente perdersi”
- considerato, dunque, che, alla data del 2.2.2008, l'autorizzazione concessa alla
calciatrice Luisa Liccardo (ACFD Sport Napoli) poteva ritenersi pienamente efficace e
idonea a permettere la partecipazione dell'atleta all'incontro di calcio di cui trattasi.
P.Q.M.
respinge il reclamo e dispone l'addebito della tassa non versata.
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