F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 68/CDN del 26/06/08 (353) – RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD REAL SANNIO DONNE AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA REAL SANNIO DONNE-SPORT NAPOLI DEL 2.2.2008 (delibera CD Territoriale presso il CR Campania – C.U. n. 111 del 29.5.2008 – Campionato Regionale Femminile Serie C).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 68/CDN del 26/06/08 (353) - RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD REAL SANNIO DONNE AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA REAL SANNIO DONNE-SPORT NAPOLI DEL 2.2.2008 (delibera CD Territoriale presso il CR Campania - C.U. n. 111 del 29.5.2008 – Campionato Regionale Femminile Serie C). Letto il ricorso ritualmente promosso dalla ASD Real Sannio Donne avverso la decisione della CD Territoriale c/o CR Campania (CU n. 111 del 29.5.2008), con cui veniva respinto, in prima istanza, il reclamo avente ad oggetto la partecipazione, in posizione di asserita irregolarità, della calciatrice Luisa Liccardo, tesserata in forza alla ACFD Sport Napoli, in occasione dell'incontro di calcio femminile ASD Real Sannio Donne-ACFD Sport Napoli del 2.2.2008; osservato che la ACFD Sport Napoli, nei termini assegnati, non ha fatto pervenire controdeduzioni; - rilevato che le argomentazioni difensive spiegate dalla Società sportiva reclamante si sostanziano nell'asserita partecipazione della calciatrice Luisa Liccardo alla gara suindicata, in posizione di asserita irregolarità, in quanto sprovvista di autorizzazione di cui all'art. 34, c. 3, NOIF, o meglio, sprovvista di autorizzazione in corso di validità, risultando, la medesima, concessa dal CR Campania con provvedimento di cui al CU n. 48 del 7.12.2006 ma, successivamente, scaduta in data 18.5.2007; - verificato che la calciatrice Luisa Liccardo, nata in data 14.6.1992, al momento della disputa della gara in argomento (2.2.2008) risultava essere infrasedicenne; - osservato che, in ordine ai limiti di partecipazione alle attività agonistiche organizzate dalle Leghe in relazione all'età, l’autorizzazione di cui all’art. 34, c. 3, NOIF, è obbligatoria solo per gli atleti infrasedicenni; - osservato, altresì, che la concessione della predetta autorizzazione, proprio in ragione della giovane età degli atleti (calciatori e/o calciatrici), è subordinata all'effettuazione di una serie di accertamenti e di verifiche di natura medico.-sanitaria consistenti, in particolare, nel rilascio di un certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, ai sensi e per gli effetti del DM 15 febbraio 1982 (Ministero della Sanità), nonché in una relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psicofisica del calciatore (e/o della calciatrice); - tenuto conto del fatto che, nello specifico, l'autorizzazione, una volta concessa in favore dell'atleta infrasedicenne (nei termini di cui all’art. 34, c. 3, NOIF), può essere ritenuta valida sine die, in particolare, sino, appunto, al compimento del sedicesimo anno di età, ritenendo di poter aderire, al riguardo, all'orientamento manifestato dalla (ex) CAF (CU n. 38/C del 15.3.2004), richiamato dalla CD Territoriale c/o CR Campania nel provvedimento oggetto di impugnazione, per il quale “l'art. 34, c. 3, NOIF, non pone alcun limite all'autorizzazione e, quindi, qualsiasi limitazione temporale appare del tutto arbitraria ... l’autorizzazione per i minori a partecipare a gare viene concessa sulla base di un certificato medico che ne sancisce la raggiunta maturità psico-fisica che, quindi, non può successivamente perdersi” - considerato, dunque, che, alla data del 2.2.2008, l'autorizzazione concessa alla calciatrice Luisa Liccardo (ACFD Sport Napoli) poteva ritenersi pienamente efficace e idonea a permettere la partecipazione dell'atleta all'incontro di calcio di cui trattasi. P.Q.M. respinge il reclamo e dispone l'addebito della tassa non versata.
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