F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 68/CDN del 26/06/08 (216) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SANTONE (all’epoca dei fatti dirigente della Pol. Nuovo Campobasso Srl) E DELLA SOCIETA’ POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO (nota n. 3128/182pf07-08/SP/ma del 27.2.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 68/CDN del 26/06/08
(216) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI
SANTONE (all’epoca dei fatti dirigente della Pol. Nuovo Campobasso Srl) E DELLA
SOCIETA’ POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO (nota n. 3128/182pf07-08/SP/ma del
27.2.2008)
la Commissione Disciplinare nazionale;
letto il deferimento; esaminati gli atti, tra cui la memoria difensiva prodotta dalla società
deferita; udite le conclusioni delle parti presenti, con il rappresentante della Procura
Federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi gli
incolpati e l’applicazione al sig. Santone Giovanni della sanzione di anni cinque di
inibizione ed alla Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl quella di penalizzazione di
punti 6 in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2008/2009, e con
quest’ultima e l’altro deferito che hanno invocato il proprio proscioglimento, osserva
quanto segue.
Dalle risultanze istruttorie è emerso in maniera pacifica che il sig. Santone, prima della
disputa di un incontro molto delicato per il sodalizio di cui era dirigente, ha contattato
telefonicamente l’arbitro designato alla direzione di esso: la circostanza infatti è stata
riferita sia dal sig. Ronchi, il quale afferma che la conversazione ha avuto luogo il giorno
immediatamente precedente quello fissato per la disputa della partita, sia dallo stesso
deferito, che la fa risalire ad alcuni giorni prima.
Deve a questo punto essere valutato quale sia stato il contenuto della predetta
conversazione telefonica, evidenziando comunque che nessuna rilevanza ha il fatto,
invocato nella memoria difensiva, che essa sia stata preceduta dalla richiesta di
ricusazione dell’arbitro Ronchi avanzata dalla Polisportiva Nuovo Campobasso.
L’arbitro esclude che l’interlocutore gli abbia rivolto richieste specifiche ed esplicite, ma
riferisce il tono pesantemente allusivo dell’altro che gli ha fatto percepire chiaramente che
avrebbe gradito un “occhio di riguardo” a favore della Nuova Campobasso.
Dal canto suo il sig. Santone afferma invece che la sua telefonata aveva come unica
finalità quella di chiarire uno sgradevole episodio avvenuto in occasione di un precedente
incontro tra lui e l’arbitro Ronchi e di augurare a quest’ultimo una fulgida carriera.
Molti sono gli elementi che inducono a ritenere assolutamente non credibile la versione del
deferito.
Non può apparire casuale che la telefonata di presunto chiarimento sia stata effettuata
nell’immediatezza dell’incontro, peraltro molto delicato come è stato riconosciuto dal sig.
Santone, affidato alla direzione dell’arbitro sig. Ronchi, chiarimento che aveva ad oggetto
un’altra gara disputatasi ben cinque mesi prima.
A riguardo il deferito sostiene che in precedenza aveva cercato di contattare il sig. Ronchi,
senza riuscirvi, ma di tali tentativi non vi è traccia alcuna tanto che di essi l’arbitro parla
solo in quanto gli erano stati riferiti dal sig. Santone.
Neppure merita apprezzamento l’affermazione di quest’ultimo inerente la circostanza che
si sarebbe messo a disposizione dell’altro per aiutarlo limitatamente alle questioni inerenti
l’attività di polizia, affermazione alla quale la memoria difensiva si appiglia per invocare la
presunta natura privata e personale del colloquio che sarebbe avvenuto al di fuori
dell’ambito sportivo, salvo poi smentirsi quando nel medesimo atto si parla di giusto spirito
sportivo che avrebbe pervaso il gesto del sig. Santone.
Il riferimento fatto da quest’ultimo a proprie importanti conoscenze, puntualmente ricordato
dal sig. Ronchi, lascia invece pensare a pressioni, neppure tanto velate, sull’arbitro al fine
di indurlo ad un atteggiamento compiacente in cambio di vantaggi di natura personale.
Ovviamente le profferte del deferito non si sono esplicitate in forma diretta perché tale
atteggiamento avrebbe avuto di certo effetti controproducenti, ma il tono da lui usato,
siccome riferito dall’arbitro, lascia chiaramente intendere la sua intenzione di raggiungere
un accordo, o quantomeno un comportamento fattivo, teso a concretizzare uno scambio di
favori, confidando nella possibilità che il sig. Ronchi, tentato dal miraggio di trarre vantaggi
dalla situazione ed ulteriormente influenzato dal grado superiore del suo interlocutore
nell’ambito della Polizia di Stato, avrebbe potuto mostrare un occhio di riguardo in favore
della Polisportiva Nuovo Campobasso.
Nella memoria difensiva si nega che questa avesse la volontà di avvicinare l’arbitro tramite
il proprio dirigente, la cui iniziativa era completamente scollegata dalla condotta della
società, ed in effetti non vi è alcuna prova del coinvolgimento diretto del sodalizio, il quale
infatti è stato deferito a titolo di responsabilità oggettiva.
Il tentativo di perpetrare l’illecito è stato interrotto sul nascere dal comportamento
dell’arbitro che ha impedito il passaggio alle successive fasi del disegno, ma ciò non toglie
che tale tentativo sia stato posto in essere.
Anche se l’adamantino atteggiamento del sig. Ronchi, che ha immediatamente informato i
suoi superiori circa il contenuto della telefonata, ha vanificato sul nascere il palese e
doloso tentativo del deferito, dimostrato da quanto riferito dall’arbitro la cui versione, del
tutto priva di motivazioni tese all’alterazione della verità, al contrario di quelle del sig.
Santone intrise di necessità difensiva, di influenzare l’andamento della gara e di incidere
sul risultato della stessa, appare innegabile che tale tentativo sia stato posto in essere da
parte del sig. Santone, la cui responsabilità a riguardo dovrà conseguentemente essere
dichiarata, unitamente a quella oggettiva della società di cui all’epoca dei fatti egli rivestiva
la qualifica di dirigente.
In ordine all’entità delle sanzioni, la Commissione ritiene che al Santone debba essere
inflitta l’inibizione nella misura minima di anni tre prevista dal previgente CGS.
Per la Società Polisportiva Nuovo Campobasso appare congrua la penalizzazione di punti
tre in classifica che, non risultando afflittiva con riferimento alla stagione sportiva in corso,
dovrà essere scontata nella prossima stagione sportiva 2008/2009.
P. Q. M.
Accoglie il deferimento ed infligge al sig. Santone Giovanni la sanzione dell’inibizione per
anni 3 (tre) ed alla Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl quella della penalizzazione
di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2008/2009..
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