F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 122 del 23 aprile 2008 Procedimento disciplinare a carico di LUIGI PRISCO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 122 del 23 aprile 2008
Procedimento disciplinare a carico di LUIGI PRISCO – Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Luigi Prisco è stato deferito per violazione dell’art. 1,comma 1
CGS in relazione agli artt. 34, comma 2, 35, comma 1, 36, comma 2, e 38 del
Regolamento del settore Tecnico, per aver nella s.s. 2006/2007 svolto le funzioni di
allenatore della Soc. Pol.San Fili senza regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica per la durata di mesi quattro;
Rilevato preliminarmente:
- che la richiesta di rinvio dell’odierna udienza formulata dal deferito e giustificata con
l’allegazione di un certificato di malattia non è accoglibile;
- che infatti tale certificato di malattia è assolutamente generico ed inidoneo a giustificare
la mancata comparizione;
- che infatti lo stesso certificato di malattia non dà conto né della malattia, né del luogo di
degenza, né di quello in cui è stata effettuata la visita, né le ragioni della prognosi di
ben trenta giorni;
- che pertanto, secondo costante giurisprudenza formatasi sull’interpretazione dell’art.
420 ter cpp, la Commissione può valutare non accoglibile perché del tutto ingiustificata
la richiesta di differimento dell’odierna udienza.
Ritenuto che:
- il deferito è iscritto all’Albo del Settore Tecnico quale allenatore dilettante di terza
categoria;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente dalle distinte di gara nonché
comunque ricavabili con sufficiente grado di convincimento dalle dichiarazioni rese
dallo stesso deferito;
- il deferito ha svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare il necessario
tesseramento con la società di appartenenza pur avendo sottoscritto il relativo accordo
economico
P.Q.M.
dichiara il sig. LUIGI PRISCO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato
contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 20/08/2008.
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