F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 124 del 16 maggio 2008 Procedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE RUSTICO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 124 del 16 maggio 2008
Procedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE RUSTICO – Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.
Visto l’odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione
ridotta ai sensi dell’art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta
dalla Procura Federale
P.Q.M.
l’applicazione al sig. GIUSEPPE RUSTICO della sanzione della squalifica fino al
16/08/2008.
Procedimento disciplinare a carico di ETTORE FARRAUTO – Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Farrauto è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del
Codice di Giustizia Sportiva, e dell’ art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore
Tecnico in relazione all’art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, per una parte di
campionato, attività di allenatore nella stagione sportiva 2007 – 2008, per la società AS
Real Gela senza regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica per la durata di mesi tre;
- assunta la memoria difensiva del deferito dello 08/05/2008.
Ritenuto che:
- il deferito è iscritto all’Albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito
dalla Procura Federale nell’ambito delle indagini svolte;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare
tempestivamente il necessario tesseramento con la società di appartenenza;
P.Q.M.
dichiara il sig. ETTORE FARRAUTO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato
contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica di mesi due dal 1 giugno
2008 al 31 luglio 2008.
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