CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 17 aprile 2008 – A.S. REGGIO CALCIO A CINQUE contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e DIVISIONE CALCIO A CINQUE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (L.N.D.)

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 17 aprile 2008 – A.S. REGGIO CALCIO A CINQUE contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e DIVISIONE CALCIO A CINQUE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (L.N.D.) L’ARBITRO UNICO PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (Regolamento), nel procedimento di arbitrato (prot. N. 0656 dell’11 aprile 2008) promosso da: A.S. REGGIO CALCIO A CINQUE, in persona del Presidente Dott. Paolo Roberto Arcudi, rappresentata e difesa dall’Avv. Elisabetta Falbo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Soverato (CZ), alla Via A. Moro n. 20 (fax 0967.521725 / e.mail Elisabetta.falbo@virgilio.it); istante CONTRO FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (F.I.G.C.), in persona del Presidente Dott. Giancarlo Abete, e DIVISIONE CALCIO A CINQUE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (L.N.D.), in persona del Presidente Fabrizio Tonelli, entrambe rappresentate e difese dall’Avv. Mario Gallavotti ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, alla Vial Po n. 9 (tel. 06.85823200 /e.mail ghp@ghplex.it) resistenti FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con atto del 31 agosto 2007, la Procura Federale della F.I.G.C. deferiva sia l’A.S. Reggio Calcio a cinque che il suo Presidente pro tempore Antonino Mallamaci; quest’ultimo, per rispondere della violazione dell’art. 8, comma 4, C.G.S. per aver ottenuto l’iscrizione al campionato, stagione 2006/2007, mediante la presentazione di una falsa fideiussione; la Società sportiva, invece, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S., per i comportamenti ascrivibili al proprio presidente, a titolo di responsabilità diretta. La Commissione Disciplinare Nazionale, con provvedimento adottato in data 6.12.2007, Com. Uff. n. 18/CDN, accoglieva il deferimento e, per l’effetto, infliggeva al Sig. Mallamaci l’inibizione di anni uno da scontare nel campionato successivo, e alla Società la penalizzazione di punti sei da scontare nella stagione sportiva 2007/2008. Contro tale decisione, la Società e il Sig. Mallamaci proponevano due distinti reclami, poi riuniti per connessione oggettiva, impugnando il provvedimento innanzi alla Corte di Giustizia Federale. Con Com. Uff. n. 68/CGF del 4.1.2008 la Corte dichiarava inammissibili, ai sensi dell’art. 37, comma1, CGS i reclami «[…] per omesso invio dei preannunci di reclamo, con richiesta di copia degli atti, alla Procura Federale […]». Contro tale decisione, l’A.S. Reggio Calcio a cinque proponeva istanza di conciliazione innanzi alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, prima dell’instaurazione del procedimento arbitrale dinanzi al medesimo organo. All’udienza del 6 marzo 2008 il Conciliatore, Cons. Silvestro Maria Russo, concedeva alle parti termine per deposito documenti a sostegno delle rispettive pretese conciliative; successivamente, il Conciliatore, preso atto del mancato accordo tra le parti, con provvedimento del 31.3.2008 dichiarava chiusa la procedura conciliativa. Con atto depositato in data 18 aprile 2008 (Prot. n. 0656), l’A.S. Reggio Calcio a cinque proponeva istanza di arbitrato dinanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Il Presidente della Camera, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento, nominava quale Arbitro Unico il Prof. Avv. Maurizio Benincasa. L’arbitro nominato formulava l’accettazione di cui all’art. 14 del Regolamento e, successivamente, veniva fissata l’udienza per il giorno 17 aprile 2008 presso la sede della Camera Arbitrale. L’A.S. Reggio Calcio a cinque formulava, nella propria istanza di arbitrato, le seguenti conclusioni: «[…] sia disposto l’annullamento parziale dei provvedimenti impugnati, con conseguente riconoscimento della responsabilità della Società che, ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS, risponde esclusivamente per i soli fatti che sono stati ritenuti sussistenti a carico del Sig. Antonino Mallamaci; e conseguentemente determinare la sanzione in misura coerente e congrua rispetto al fatto commesso e, quindi, in misura gran lunga minore a quella inflitta, escludendo l’ulteriore contestazione e per l’effetto irrogare la sanzione alla Società della penalizzazione di punti 3 (tre) […]». Con atto del 15 aprile 2008 la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Divisione Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti si costituivano nel procedimento arbitrale, rassegnando le seguenti conclusioni: «La FIGC e la LND concludono pertanto per la declaratoria di inammissibilità della domanda avversaria ovvero, in subordine, per il rigetto della stessa nel merito in quanto infondata. In ogni caso con la condanna della parte istante al pagamento delle spese di arbitrato e alla refusione delle spese di lite, inclusi i diritti amministrativi». All’udienza del 17 aprile 2008, dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, si svolgeva, nel rispetto del principio del contraddittorio, la discussione. All’esito dell’udienza, l’Arbitro Unico si riservava. MOTIVI 1. L’A.S. Reggio Calcio a cinque ricorre affinché venga annullata la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale della F.I.G.C. – L.N.D.. In particolare deduce quanto segue. 1. In primo luogo, l’A.S. Reggio Calcio a cinque contesta la decisione assunta nei suoi confronti dalla Commissione Disciplinare Nazionale con la quale viene inflitta la penalizzazione di punti sei da scontare nella stagione 2007/2008. In particolar modo, la ricorrente osserva una « […] contraddittorietà della motivazione dei giudici di prime cure nella parte in cui affermano la responsabilità della Società per il comportamento tenuto dal Presidente Sig. Mallamaci, adducendo fondamentale rilievo al contegno tenuto da quest’ultimo durante l’espletamento delle indagini preliminari […]». Conseguentemente, afferma la parte istante, non si può ritenere decisivo un comportamento tenuto in un momento successivo rispetto a quello entro il quale si consuma l’illecito, dal momento che « […] la consumazione dell’illecito contestato segna il momento di cessazione del comportamento antigiuridico […] ». 2. In secondo luogo, e sulla scorta di quanto poc’anzi argomentato, l’A.S. Reggio Calcio a cinque sostiene che si debba procedere ad una nuova ponderazione dei fatti di causa, « […] al fine di procedere ad una corretta quantificazione della sanzione irrogabile alla Società […] ». 2. La Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Divisione Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti, con la propria memoria di costituzione, chiedono che la domanda avversaria sia dichiarata inammissibile ovvero, in subordine, che sia rigettata nel merito in quanto infondata. 1. In primo luogo, la F.I.G.C. e la L.N.D. eccepiscono l’inammissibilità del ricorso in quanto «[…] la decisione del 4 gennaio 2008 […] è rimasta inoppugnata nel presente procedimento arbitrale»; e, conseguentemente «[…] il Collegio Arbitrale non potrà che prendere atto del “giudicato” formatosi sul punto e dichiarare l’inammissibilità dell’istanza introduttiva del presente procedimento». 2. In secondo luogo, e nel merito, la difesa della F.I.G.C. e della L.N.D. sostiene che, comunque, la decisione n. 18/CDN della Commissione Disciplinare Nazionale, con la quale sono stati irrogati sei punti di penalizzazione da scontare nella stagione 2007/2008, non è particolarmente affittiva, dal momento che l’art. 7, comma 3, CGS prevede, per la falsificazione di documenti volti ad ottenere l’iscrizione al campionato, un novero di sanzioni, tra cui quella inflitta, ben più severe e penalizzanti. 3. Preliminarmente, l’Arbitro Unico è chiamato ad esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla difesa della F.I.G.C. e L.N.D. con riguardo all’impossibilità per la parte istante di impugnare innanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport la decisione n. 18/CND del 6.12.2007. L’Arbitro Unico reputa di poter accogliere tale eccezione. L’esame dell’istanza di arbitrato evidenzia che essa ha ad oggetto l’impugnazione del provvedimento emesso dalla Commissione Disciplinare Nazionale in data 6.12.2007. Depone in questa direzione, da un lato, l’epigrafe dell’atto e, dall’altro, il suo contenuto nel quale nessuna attenzione viene rivolta alla decisione di secondo grado per contestarne la correttezza. L’art. 8, comma 2, del Regolamento dispone che: «[…] La procedura di arbitrato di cui alla lettera a) del precedente comma 1 è ammissibile a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione sportiva nazionale o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell’ambito della giustizia federale». Inoltre, ai sensi dell’art. 8, comma 1 lettera a), le procedure arbitrali si applicano: «[…] quando sia previsto, anche mediante una specifica clausola compromissoria, nello statuto di una Federazione sportiva nazionale». Infatti, l’art. 30, comma 3, dello Statuto della F.I.G.C. dispone che «[…] le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 [tesserati, società affiliate, soggetti e organismi loro componenti] o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione arbitrale della Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport presso il CONI […]». L’interpretazione delle disposizioni sopra citate, e soprattutto di quella contenuta nel secondo comma dell’art. 8 del Regolamento, porta ad assegnare alle stesse un contenuto di significato dirimente l’intera vicenda in oggetto. Infatti, giusta quanto disposto dall’art. 8, comma 2, la competenza della Camera nella sua funzione arbitrale è prevista sia nel caso in cui siano «esauriti i ricorsi interni alla Federazione sportiva», sia per quelle «decisioni non soggette ad impugnazione nell’ambito della giustizia federale». Ora, la controversia per cui è causa ha ad oggetto l’impugnazione del provvedimento adottato dalla Commissione Disciplinare Nazionale del 6.12.2007 (Com. Uff. n. 18/CDN), con la quale è stato accolto il deferimento della Procura Federale. E, così facendo, non è stata invece impugnata in questa sede la decisione della Corte di Giustizia Federale del 4.1.2008 (Com. Uff. n. 68/CGF), che ha dichiarato inammissibili i reclami presentati avverso la decisione della Commissione. Pertanto, la Camera non ha competenza su decisioni provenienti dagli organi di giustizia federali nei confronti delle quali sia possibile ricorrere, come in realtà è stato fatto, agli organi di secondo grado endofederali. L’istanza di arbitrato, pertanto, nella misura in cui ha ad oggetto la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale è inammissibile. Ove pure si volesse predicare – e si sono esposte le ragioni che lo impediscono – che l’oggetto dell’istanza di arbitrato sia la decisione di secondo grado, nondimeno dovrebbe affermarsi l’infondatezza della stessa. Infatti, la decisione dell’organo di appello appare corretta. In vero, ai sensi dell’art. 37, comma 1, CGS «Il procedimento innanzi alla Corte di giustizia federale è instaurato: a) su ricorso della parte, che deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. In caso di decisione per la quale è prescritto l’obbligo di diretta comunicazione alle parti, entro il settimo giorno successivo alla data in cui è pervenuta la comunicazione. Le parti hanno diritto di ottenere, a loro spese, copia dei documenti ufficiali. La relativa richiesta, formulata come dichiarazione di reclamo, deve essere preannunciata all’organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare. Analoga comunicazione deve essere inviata contestualmente alla controparte. Entro il suddetto termine di tre giorni, l’appellante deve inviare all’organo competente la tassa prevista. La parte appellata può ricevere copia dei documenti ufficiali ove ne faccia richiesta entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione dell’appellante. Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, l’appellante deve inviare i motivi di reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi». Ebbene, in sede di reclamo innanzi alla Corte di Giustizia Federale, la difesa A.S. Reggio Calcio a cinque ha sì proposto il preannuncio di reclamo con richiesta degli atti, ma ha omesso di darne contestuale comunicazione alla Procura Federale, controparte nel procedimento. Tutte le altre domande, eccezioni e deduzioni devono reputarsi assorbite. Le spese di lite e quelle di funzionamento dell’organo arbitrale seguono il principio della soccombenza. P.Q.M. L’Arbitro Unico, definitivamente pronunciando nella controversia e disattesa ogni altra richiesta o eccezione, così provvede: respinge la domanda proposta dall’A.S. Reggio Calcio a cinque; condanna l’A.S. Reggio Calcio a cinque al pagamento delle spese di lite in favore della Federazione Italiana Giuoco calcio e della Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a Cinque liquidate in € 1.000,00 (euro mille/00) per ciascuna oltre spese generali, IVA e CPA; fermo il vincolo di solidarietà, condanna l’A.S. Reggio Calcio a cinque al pagamento delle spese e degli onorari dell’Arbitro Unico, liquidati dalla Camera come da Regolamento; dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera. Così deliberato in Roma, presso la sede della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, in data 17 aprile 2008. L’Arbitro Unico F.to Maurizio Benincasa
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