LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 141 del 04/04/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Raffaele BOSCIA/TURRIS F.C.1944
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 141 del 04/04/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
1)RICORSO DEL CALCIATORE Raffaele BOSCIA/TURRIS F.C.1944
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 25/06/2007 il sig. Raffaele BOSCIA, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società TURRIS F.C.1944, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.5000,,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2005/06.
Precisando di aver percepito rate per €.3.750,00 richiedeva il riconoscimento della rimanente somma di €.3.750,00. In data 22/10/2007 la Scrivente Commissione decideva in merito riconoscendo totalmente la somma al calciatore. La Società si appellava alla Commissione Vertenze Economiche, richiedendo l’annullamento della sentenza in quanto: “reclamo mai ricevuto e quindi impossibilità di controdedurre”. La C.V.E. in data 18/2/2008, accoglieva l’appello della Società rimettendo in ruolo la controversia per una nuova discussione e decisione. La nuova trattazione del ricorso veniva fissata nella riunione del 4 Aprile 2008, con la convocazione ufficiale delle parti. Alla Società veniva richiesto di esibire le ricevute liberatorie originali, firmate dal ricorrente, allegate in copia alle controdeduzioni dalla stessa inviate il 6/3/2008. All’udienza si presentava solamente il calciatore, che, all’esibizione delle suddette ricevute anche se in copia in quanto la Società oltre a che non essere presente, non ha fatto pervenire gli originali, disconosceva totalmente le firme apposte in calce alle stesse, sottoscrivendo un verbale direttamente in sede di discussione.
P.Q.M.La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, sospende ogni decisione in merito, trasmettendo gli atti alla Procura Federale, per quanto di competenza, sulle dichiarazioni rese dal calciatore.