LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 141 del 04/04/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe CARAVIELLO/U.S.D.REAL VAL BAGANZA

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 141 del 04/04/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe CARAVIELLO/U.S.D.REAL VAL BAGANZA Con Racc.A.R. in data 8/11/2007 il sig.Giuseppe CARAVIELLO, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.REAL VAL BAGANZA un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2006/07 di complessivi €. 3.000,00. Precisando di non aver percepito nessuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell’intera somma. Si rileva preliminarmente, però, che la Scrivente Commissione è competente esclusivamente per controversie tra calciatori e Società partecipanti ai Campionati Nazionali del Lega Dilettanti. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara improcedibile il reclamo proposto dal Sig.Giuseppe CARAVIELLO, nei confronti della Società U.S.D.REAL VAL BAGANZA. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
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