LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 141 del 04/04/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 3) RICORSO DEL CALCIATORE Armando DE SIMONE/A.S.D.ROSSANESE 1909
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 141 del 04/04/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
3) RICORSO DEL CALCIATORE Armando DE SIMONE/A.S.D.ROSSANESE 1909
Con Racc.A.R. in data 7/03/2008 il sig.Armando DE SIMONE, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società F.C.ROSSANESE 1909 ASD, un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2006/07 di complessivi €. 7.500,00. Precisando di aver percepito solamente rate per €.6.250,00 richiedeva la condanna al pagamento della rimanente somma di €.1.250,00. Si rileva preliminarmente però che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale della Racc.A.R. invitata alla Società controparte, giusto quanto previsto dall’art.21 bis comma 5 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Armando DE SIMONE, nei confronti della Società F.C.ROSSANESE 1909 ASD, per violazione dell’art.21 bis comma 5 del Regolamento L.N.D.