LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 173 del 16/05/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 3) RICORSO DEL CALCIATORE Marco PRUNECCHI/U.S.SANREMESE CALCIO S.p.a.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 173 del 16/05/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
3) RICORSO DEL CALCIATORE Marco PRUNECCHI/U.S.SANREMESE CALCIO S.p.a.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 13/03/2008 il sig.Marco PRUNECCHI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.SANREMESE CALCIO S.p.a. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.800,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2007/2008.Precisando di non aver ricevuto nessuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento di n.3 rate per un totale di €.7.740,00 in quanto poi svincolato dalla stessa.
La Società depositava in data 24/4/2008 le proprie controdeduzioni in merito. Si rileva però che le stesse sono fuori termine previsto dalla vigente normativa (entro 15 giorni dal ricevimento del reclamo).
Per questo vengono dichiarate inammissibili.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società U.S.SANREMESE CALCIO S.p.a.. ,al pagamento in favore del sig.Marco PRUNECCHI della somma di €.7.740,00
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
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