LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 173 del 16/05/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 6) RICORSO DEL CALCIATORE Antonio TROVATO/S.S.C.GIUGLIANO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 173 del 16/05/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 6) RICORSO DEL CALCIATORE Antonio TROVATO/S.S.C.GIUGLIANO Con reclamo trasmesso tramite Racc.A.R. in data 20/03/2008, il Sig.Antonio TROVATO richiedeva alla Scrivente Commissione il riconoscimento della somma di €.4.250,00 oltre accessori, in forza dell’accordo economico sottoscritto in data 16/08/2007 con la Società S.S.C.GIUGLIANO S.r.l. accordo valido fino al 30/06/2008. La Società, non faceva pervenire nei termini previsti dal regolamento nessuna memoria difensiva in merito.All’udienza del 16 Maggio 2008, compariva il Presidente della Società. La Commissione,rileva la mancata costituzione della Società, e al Presidente della stessa faceva presente la normativa procedurale che prevede l’impossibilità di produrre documenti in sede di discussione, ma dava allo stesso la sola possibilità di rendere dichiarazioni. Risultando tardiva ogni produzione, la Commissione però non poteva,non rilevare alcune gravi circostanze e precisamente, il Presidente della Società convenuta esibiva e la Commissione riteneva opportuno acquisirne copia di una comunicazione datata 18/09/2007 del Comitato Interregionale inviata alla Società ed al reclamante con la quale “si rimettono gli accordi economici depositati nulli a tutti gli effetti regolamentari. Si prega di inoltrarli nuovamente servendosi dei moduli predisposti…….”A precisa domanda della Commissione, il Presidente della S.S.C.GIUGLIANO S.r.l. affermava di nulla dovere al Sig.Antonio TROVATO, in quanto non esisteva l’accordo economico per le ragioni di cui alla citata missiva.Alle ulteriori domande lo stesso dichiarava che il reclamante aveva provveduto a giocare nel Campionato Nazionale di Serie “D” nella Stagione Sportiva 2007/08,così come tutti gli altri componenti della squadra senza che venisse mai depositato un nuovo accordo economico e ciò si ripete per tutti i componenti della squadra. La Commissione Accordi Economici, ritiene il fatto, di notevole gravità, tenuto conto delle violazioni alle Norme Federali, essendo nella circostanza, in presenza di una squadra iscritta al Campionato Nazionale di Serie “D”, che ha disputato l’intero Campionato 2007/08 e i cui calciatori hanno svolto la loro attività senza il deposito di alcun accordo economico previsto dall’Art.94 ter delle N.O.I.F.La funzione della C.A.E. è quella di valutare gli aspetti economici che regolano i rapporti fra i calciatori di una Società e la stessa.Certamente, non può entrare nel merito di vicende diverse da quelle di propria pertinenza. Tuttavia, nella fattispecie in esame, la Commissione ritiene che siano state commesse delle gravi irregolarità e violazioni normative. Quindi, in conclusione non può esimersi, prima di assumere qualsiasi decisione, dal sentire preventivamente il parere della Procura Federale in ordine alla violazione dell’Art.94 Ter delle N.O.I.F. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti, trasmette gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per gli adempimenti di competenza, sospendendo ogni decisione di ordine economico.
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