COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 26/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DEL SIG. LUCIO RULLO, ALLENATORE DELLA VIRTUS VASTO CALCIO, AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 03/08/2008 INFLITTAGLI DAL GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS VASTO/MONTALFANO DISPUTATA IL 2/05/2008 PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI (COMUNICATO UFFICIALE N. 38 DEL 08/05/2008 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE VASTO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 26/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DEL SIG. LUCIO RULLO, ALLENATORE DELLA VIRTUS VASTO CALCIO, AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 03/08/2008 INFLITTAGLI DAL GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS VASTO/MONTALFANO DISPUTATA IL 2/05/2008 PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI (COMUNICATO UFFICIALE N. 38 DEL 08/05/2008 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE VASTO). Con reclamo ritualmente proposto, il Sig. Lucio Rullo ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe adottato dal Giudice Sportivo per avere lo stesso minacciato a fine gara l’arbitro, chiedendo la riduzione della squalifica. Ha dedotto l’appellante che la sanzione doveva essere revocata in quanto nullo il provvedimento del Giudice Sportivo per difetto di motivazione e, comunque, la eccessività della sanzione stessa, in rapporto alla reale entità dei fatti accaduti, deve far conseguire la riduzione di detta sanzione. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha precisato che la minaccia ricevuta era stata fine a se stessa ed il Rullo lo aveva poi cortesemente invitato per il futuro a controllare più attentamente i documenti. Osserva la Commissione che , alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara nel supplemento di rapporto, la sanzione inflitta possa essere ridotta apparendo congrua la squalifica fino al 30/06/2008. Priva di fondamento risulta essere l’accezione di nullità del provvedimento del primo Giudice visto che la mancata specificazione delle frasi con le quali si è concretata la minaccia non inficia la validità e l’efficacia del provvedimento. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta all’allenatore Lucio Rullo fino al 30/06/2008 disponendo restituirsi la tassa versata.
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