COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 26/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA A.S.D. TIBURFUOCO ABRUZZO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO (AMMENDA DI EURO 2.500,00; SQUALIFICA DEL CAMPO PER DUE GARE, PENALIZZAZIONE DI 5 PUNTI IN CLASSIFICA, SQUALIFICA DEL CALCIATORE MARCO SCHIAVONE E DEL MASSAGGIATORE MARCO SPEZIALE FINO AL 31.12.2008) IN RELAZIONE ALLA GARA TIBURFUOCO ABRUZZO CALCIO / VESTINA DISPUTATA IL 18/05/2008 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (PLAY OUT) – (COMUNICATO UFFICIALE N° 59 DEL 22.05.2008 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 26/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA A.S.D. TIBURFUOCO ABRUZZO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO (AMMENDA DI EURO 2.500,00; SQUALIFICA DEL CAMPO PER DUE GARE, PENALIZZAZIONE DI 5 PUNTI IN CLASSIFICA, SQUALIFICA DEL CALCIATORE MARCO SCHIAVONE E DEL MASSAGGIATORE MARCO SPEZIALE FINO AL 31.12.2008) IN RELAZIONE ALLA GARA TIBURFUOCO ABRUZZO CALCIO / VESTINA DISPUTATA IL 18/05/2008 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (PLAY OUT) - (COMUNICATO UFFICIALE N° 59 DEL 22.05.2008 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la A.S.D. Tiburfuoco Abruzzo Calcio ha impugnato i provvedimenti come sopra adottati dal Giudice Sportivo in relazione ai fatti accaduti in occasione della gara, allorché propri sostenitori colpivano con sputi, bottigliette di acqua ed un accendino un assistente arbitrale compiendo successivamente atti di violenza in danno dello stesso, dell’altro assistente e dell’arbitro mentre il massaggiatore Speziale, dopo aver ingiuriato l’arbitro, gli dava una violenta spinta ed il calciatore Schiavone, dopo averlo minacciato ed ingiuriato, tentava di aggredirlo causando la sospensione della gara e lanciando in aria un bidone della spazzatura. Ha dedotto l’appellante che il comportamento dei propri sostenitori era certamente da censurare ma che le sanzioni inflitte devono considerarsi sproporzionate soprattutto in considerazione del fatto che non rispondeva al vero che i cancelli sono stati lasciati aperti dai dirigenti della società e che, comunque, propri dirigenti (come il massaggiatore Speziale) hanno risposto in proprio del comportamento non regolamentare e si sono attivati per proteggere il direttore di gara. Ha, pertanto, concluso per la revoca della penalizzazione, dell’ammenda e della squalifica del campo e per la riduzione delle altre sanzioni. L’arbitro e gli assistenti, nei relativi supplementi di rapporto, hanno confermato gli originali riferimenti ed in particolare uno dei due assistenti ha precisato che, a fine gara, alcuni dirigenti della società che si trovavano dentro il recinto di gioco avevano aperto il cancello consentendo il libero accesso ai tifosi, dopo aver pronunciato la frase: “apriamo il cancello così entrano e li picchiano”. Tale circostanza, peraltro, si rileva anche dal rapporto del Commissario di campo presente nell’occasione. Osserva la Commissione che i gravi e ripetuti episodi di violenza, nonché quelli non regolamentari accaduti in occasione della gara oggetto di reclamo giustificano ampiamente la portata delle sanzioni adottate dal primo Giudice anche in considerazione delle lesioni subite dal direttore di gara e di un suo assistente. Può, peraltro, procedersi ad una lieve riduzione della sanzione dell’ammenda e della squalifica al massaggiatore Speziale Marco proprio in ragione del ravvedimento dallo stesso operato e del suo fattivo intervento per limitare i danni subiti dall’arbitro. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la sanzione dell’ammenda ad Euro 1.500,00 e la squalifica inflitta a Speziale Marco fino al 30.08.2008. Conferma, nel resto, le sanzioni inflitte e dispone accreditarsi la tassa di reclamo ove addebitata.
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