COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 26/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEI SIGG.RI GIOVANNI COSIMO, PRESIDENTE DELLA A.S. PRO CALCETTO AVEZZANO, CLAUDIO COSIMO E FABIO PACELLA IL PRIMO DIRIGENTE ED IL SECONDO CALCIATORE DELLA STESSA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA I, CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA SOCIETÀ A.S. PRO CALCETTO AVEZZANO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI I E II, CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 26/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEI SIGG.RI GIOVANNI COSIMO, PRESIDENTE DELLA A.S. PRO CALCETTO AVEZZANO, CLAUDIO COSIMO E FABIO PACELLA IL PRIMO DIRIGENTE ED IL SECONDO CALCIATORE DELLA STESSA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA I, CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA SOCIETÀ A.S. PRO CALCETTO AVEZZANO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI I E II, CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA. Con nota del 07.05.2008, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i Sigg.ri: Giovanni Cosimo, Presidente della A.S. Pro Calcetto Avezzano per violazione dell’art. 1, comma I, Codice Giustizia Sportiva per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva in quanto, in violazione dell’art. 7, comma I ed art. 16 dello Statuto Federale, ha disatteso e si è opposto alle decisioni dell’Ufficio Tesseramento, dettate dall’art. 40, comma II, delle N.O.I.F. consentendo al calciatore straniero WALLACE BARBOSA SANTOS, nel corso della stagione sportiva 2007 – 2008 di disputare, senza titolo, n° 12 gare del campionato Regionale di calcio a Cinque, serie C/1, pur non essendo tesserato con al stessa società: Claudio Cosimo e Fabio Pacella, il primo in qualità di dirigente della società, il secondo in qualità di calciatore della stessa, per violazione dell’art. 1, comma I Codice Giustizia Sportiva per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva in quanto, in violazione dell’art. 7, comma I, ed art. 16 dello Statuto Federale, hanno redatto, sottoscritto e consegnato all’arbitro, Cosimo Claudio “distinte di gara “ e Pacella Fabio “n° 1 distinta di gara” nelle quali, ai sensi dell’art. 61, comma V, delle N.O.I.F. dichiaravano e sottoscrivevano, con conseguente responsabilità sportiva propria e della società, che i calciatori ivi elencati, compreso il calciatore straniero di cui sopra che non ne aveva titolo, erano in regola con il tesseramento e, inoltre, partecipavano alla gara; - la società A.S. Pro Calcetto Avezzano per violazione di cui all’art. 4, commi I e II, Codice di Giustizia Sportiva a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni ascrivibili al proprio Presidente ed agli altri due tesserati. Con raccomandata con ricevuta di ritorno del 20.05.2008, anticipata via fax a norma degli art. 41 e 38 Codice di Giustizia Sportiva, e regolarmente notificata a mezzo posta, venivano contestate ai soggetti deferiti le violazioni di cui sopra e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 23.06.2008, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi. I soggetti deferiti hanno fatto pervenire memoria difensiva con la quale, nel riproporre questioni attinenti al giudizio svoltosi dinanzi alla Commissione Tesseramenti e nell’evidenziare che nel fascicolo del deferimento sarebbero stati stranamente omessi alcuni documenti, hanno concluso per la insussistenza dei fatti addebitati e per il loro proscioglimento avendo agito sempre in buona fede in quanto il tesseramento del calciatore in questione (Wallace Barbosa Santos) doveva intendersi regolare visto che quello relativo al calciatore di nome diverso, tesserato per la federazione brasiliana, rispondeva appunto ad altra persona e cioè Wallace Barbosa Dos (o Ds) Santos. Alla detta udienza compariva, per la Procura Federale, l’Avv. Mario Manca e, per i soggetti deferiti, l’Avv. Roberto Marino, nonché i Sigg.ri Giovanni Cosimo e Claudio Cosimo personalmente. Il Presidente della Commissione Disciplinare, costatata la regolarità delle notifiche agli interessati, dopo avere dato atto della mancata comparizione del solo Fabio Pacella, rendeva nota la possibilità di fare ricorso all’istituto dell’accordo sull’entità della pena da parte dei soggetti deferiti, i quali dichiaravano espressamente di non volersene avvalere. Il rappresentante della Procura procedeva, quindi, ad illustrare le ragioni del deferimento; di seguito veniva data la parola all’Avv. Marino ed ai i Sigg.ri Giovanni e Claudio Cosimo per le deduzioni difensive. In particolare la società deduceva di avere agito ai sensi dell’art. 40, comma VI, N.O.I.F., contestando alla Procura il deferimento solo in sede di discussione anche ai sensi dell’art. 40, comma XI, N.O.I.F. Dopo ampia discussione, dichiarata chiusa l’istruttoria, il Presidente invitava le parti a formulare le proprie conclusioni. La Procura federale concludeva per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: sei mesi d’inibizione al Presidente della società Sig. Giovanni Cosimo; quattro mesi d’inibizione al dirigente Sig. Claudio Cosimo; un mese di squalifica al calciatore Fabio Pacella; undici punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato appena terminato e € 1.000,00 d’ammenda. La difesa dei soggetti deferiti concludeva per il proscioglimento degli stessi. Preliminarmente giova rilevare che alla Commissione Disciplinare è precluso entrare nel merito del tesseramento, onde sulla questione se Wallace Barbosa Santos e Wallace Barbosa Dos (o Ds) Santos siano o meno la stessa persona dovrà pronunciarsi esclusivamente il competente Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. Parimenti la Commissione ritiene di non dover entrare nel merito delle procedure di cui ai commi VI e XI dell’art. 40, N.O.I.F., in quanto questioni attinenti al tesseramento. Nel merito, osserva la Commissione che la responsabilità dei soggetti deferiti risulta per tabulas, posto che la società Pro Calcetto Avezzano ha richiesto il tesseramento del calciatore Wallace Barbosa Santos e che proprio tale tesseramento è stato sospeso dall’Ufficio Tesseramenti, in attesa di proprie determinazioni in merito, con nota del 21.1.2008, in atti. Da ciò consegue che nelle more della decisione dell’Ufficio, il detto calciatore non poteva essere impiegato. L’utilizzo del calciatore nonostante la sospensione del tesseramento (rectius, il difetto assoluto, allo stato, di tesseramento), pertanto, configura la contestata violazione e ciò indipendentemente dalla buona o mala fede di chi ha agito in nome e per conto della società ed a prescindere se Wallace Barbosa Santos sia persona diversa da Wallace Barbosa Dos (o Ds) Santos. Affermata, così, la responsabilità dei soggetti deferiti in ordine alle contestazioni sollevate e considerato che i singoli comportamenti sono già stati sanzionati con riferimento alle gare nelle quali è stato utilizzato il calciatore, la Commissione ritiene equo irrogare al Presidente della società, Sig. Giovanni Cosimo, tre mesi d’inibizione; al dirigente, Sig. Claudio Cosimo, due mesi d’inibizione; al calciatore Fabio Pacella due turni di squalifica; alla società Pro Calcetto Avezzano cinque punti di penalizzazione, da scontarsi nel campionato appena terminato, e € 500,00 d’ammenda. P.Q.M. La Commissione Disciplinare infligge al Sig. Giovanni Cosimo, tre mesi d’inibizione; al Sig. Claudio Cosimo, due mesi d’inibizione; al calciatore Fabio Pacella due turni di squalifica; alla società Pro Calcetto Avezzano cinque punti di penalizzazione, da scontarsi nel campionato appena terminato, e € 500,00 d’ammenda. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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