COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 154 DEL 23 GIUGNO 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 206 della società N.S. PRO COSENZA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n°51 del 04.06.2008 (In relazione alla gara del Torneo Esordienti Fair – Play Cus Cosenza – Pro Cosenza del 19.05.2008).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 154 DEL 23 GIUGNO 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 206 della società N.S. PRO COSENZA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n°51 del 04.06.2008 (In relazione alla gara del Torneo Esordienti Fair – Play Cus Cosenza – Pro Cosenza del 19.05.2008). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA La reclamante si duole della delibera del Giudice Sportivo in merito alla gara del Torneo Esordienti Fair – Play Cus Cosenza – Pro Cosenza del 19.05.2008, ma il ricorso non è stato trasmesso alla società Cus Cosenza per come stabilito dal Codice di Giustizia Sportiva all’articolo 33, comma 5, secondo cui tutti i reclami devono essere inviati all’eventuale controparte. Il mancato adempimento di tale obbligo ne comporta la inammissibilità; il reclamo, pertanto, va dichiarato inammissibile; P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
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