COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 154 DEL 23 GIUGNO 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 207 della società AMATORI CALCIO LOCRI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°52 del 04.05.2008 (Squalifica calciatore ALIA Giuseppe fino al 31.06.2009).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 154 DEL 23 GIUGNO 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 207 della società AMATORI CALCIO LOCRI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n°52 del 04.05.2008 (Squalifica calciatore ALIA Giuseppe fino al 31.06.2009).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
In via preliminare che ai sensi e per gli effetti dell’art.34, comma 5, del C.G.S., non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali di gara e le parti
interessate e, di conseguenza, non può essere accolta la richiesta avanzata in tal senso dalla reclamante;
La reclamante si duole della squalifica in epigrafe ma il ricorso è stato trasmesso oltre i termini stabiliti dal Codice di Giustizia Sportiva all’articolo 44
punto 4 (I ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla Commissione disciplinare entro il settimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare”).
Nel caso che occupa la reclamante ha trasmesso il reclamo – avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n° 52 del 04.06.2008,
pubblicato e affisso il 05.06.2008 - con fax del 13.06.2008 e lettera raccomandata del 14.06.2008.
Il reclamo è pertanto viziato e va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
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