COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 84 del 25 Giugno 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2. Ricorso A.S.Radio Birikina Luparense Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 80 del 10/6/2008 – Squalifica per quattro giornate giocatore Pontin Francesco – Play-off Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 84 del 25 Giugno 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2. Ricorso A.S.Radio Birikina Luparense Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 80 del 10/6/2008 – Squalifica per quattro giornate giocatore Pontin Francesco – Play-off Campionato di 1^ Categoria La Società A.S. Radio Birikina Luparense ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata con il Comunicato n. 80 del 10/6/2008, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Pontin Francesco : “espulso per aver contestato l’arbitro, spingendolo ed insultandolo”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dall’A.S.Radio Birikina Luparense e la documentazione ufficiale in atti; letto il circostanziato referto arbitrale; sentito per le vie brevi l’arbitro che ha meglio precisato i fatti del procedimento, evidenziando che il giocatore n. 10 Pontin Francesco ha dapprima contestato la segnalazione dell’assistente, rivolgendo nei suoi confronti insulti e bestemmie; successivamente si é rivolto all’arbitro, mettendogli le mani addosso, all’altezza del petto, con l’intento di mera protesta, accompagnando il gesto con reiterati insulti e bestemmie; ritenuto che la decisione del Giudice Sportivo di Primo Grado appare adeguata rispetto all’accadimento; visto l’art. 35, comma 1.1. del Codice di Giustizia Sportiva che afferma che nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il ricorso presentato dall’A.S. Radio Birikina Luparense; • di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate di gara a carico del giocatore Pontin Francesco; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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