F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 01/CDN del 02.07.2008 (313) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD BOVOLONE AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETA’ E L’INIBIZIONE PER MESI TRE AL PRESIDENTE MAURO BEZZETTO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Veneto – C.U. n. 65 del 14.5.2008).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 01/CDN del 02.07.2008
(313) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD BOVOLONE AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETA’ E L’INIBIZIONE PER MESI TRE AL PRESIDENTE MAURO BEZZETTO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE
(delibera CD Territoriale presso il CR Veneto - C.U. n. 65 del 14.5.2008).
Pierluigi Bertelli, presidente della società Legnago Salus, Mauro Bezzetto, presidente della società Bovolone ed entrambe le società venivano deferiti alla Commissione Disciplinare Territoriale Regione Veneto per violazione il Bertelli dell’art. 1 CGS in relazione agli artt. 33 commi 1 e 3, 38 comma 3 Regolamento Settore Tecnico, 100 comma 3 NOIF, 10 commi 2 e 3 CGS; il Bezzetto dell’art. 1 CGS; le società Legnano Salus e Bovolone dell’art. 4 comma 1 CGS. Era stato accertato dall’Ufficio Indagini che la società Legnano Salus aveva assunto iniziative finalizzate a sottrarre alla società Bovolone alcuni calciatori presso quest’ultima tesserati e che tale comportamento era stato pacificamente ammesso dai responsabili. Il procedimento era stato attivato su denuncia del presidente della Bovolone, Mauro Bezzetto, il quale però, in sede di audizione innanzi l’Ufficio Indagini, si era rifiutato di rivelare i nominativi ed il numero dei calciatori coinvolti perché privo dell’autorizzazione dei rispettivi genitori. La Commissione Disciplinare Territoriale con decisione del 14 maggio 2008 sanzionava Pierluigi Bertelli con l’inibizione di mesi sei, Mauro Bezzetto con l’inibizione di mesi tre, la società Legnano Salus con l’ammenda di € 800,00, la società Bovolone con l’ammenda di € 500,00. L’inibizione comminata al Bezzetto era motivata sulla base del comportamento omissivo dell’inibito, che non appariva giustificato neppure dalla tutela della privacy, invocata dal Bezzetto, non trattandosi della divulgazione di dati riservati. Avverso tale decisione ricorrono con unico atto il Bezzetto Mauro e la società Bovolone per ottenere il proscioglimento ovvero l’assoluzione piena dell’inibito, oppure per la riduzione dell’inibizione stessa e dell’ammenda alla società. Deduce la parte ricorrente che il Bezzetto non aveva voluto sottrarsi al dovere di collaborazione, tanto che era stato lui stesso a denunciare i fatti, ma aveva inteso tutelare la riservatezza dei giovani calciatori coinvolti, in modo conforme ai principi dell’ordinamento giuridico. Il ricorso può essere parzialmente accolto nei limiti di seguito evidenziati. Esso è, prima di tutto, ammissibile in quanto sottoscritto da persona sostitutiva del presidente inibito, avente capacità di rappresentare la società in ambito federale. È indubitabile che Marco Bezzetto è venuto meno ai principi sanciti dall’art. 1 comma 1 CGS per aver egli omesso in maniera significativa di collaborare con l’organo inquirente. Di guisa che risulta correttamente applicata la sanzione di cui all’art. 19 comma 1 h) stesso codice. Né può essere invocata quale esimente la tutela della privacy, non essendo ravvisabile nei nominativi dei calciatori coinvolti la natura di dato sensibile sottoposto a riservatezza, risultando per altra via già noti tali nominativi, evidenziati nella improvvida lettera di convocazione dei calciatori e dei loro genitori della società Legnago Salus. Tuttavia, pur nell’ambito della confermata responsabilità, le sanzioni inflitte a Mauro Bezzetto ed alla società Bovolone vanno in via equitativa ridotte , attesa la consistenza delle sanzioni applicate a Pierluigi Bertelli presidente della Legnano Salus e della stessa società Legnano Salus, responsabili di violazioni ben più gravi di quelle ascritte alla parte ricorrente.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l’effetto, riduce l’inibizione di Mauro Bezzetto a mesi due e l’ammenda a carico della società ASD Bovolone a € 300,00. Nulla per la tassa non versata.
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