F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 01/CDN del 02.07.2008 (358) – RECLAMO DELLA SOCIETA’ SS SAMA SUSTINENTE AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 23.12.2009 INFLITTA AL CALCIATORE DIEGO BRAGHINI (delibera GS CU n. 46 del 29.5.2008 e delibera CD Territoriale presso il CR Lombardia CU n. 48 del 12.6.2008 – Play Out 1^ Categoria). Visti gli atti; letto il ricorso;

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 01/CDN del 02.07.2008 (358) - RECLAMO DELLA SOCIETA’ SS SAMA SUSTINENTE AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 23.12.2009 INFLITTA AL CALCIATORE DIEGO BRAGHINI (delibera GS CU n. 46 del 29.5.2008 e delibera CD Territoriale presso il CR Lombardia CU n. 48 del 12.6.2008 – Play Out 1^ Categoria). Visti gli atti; letto il ricorso; considerato che la Società SS Sama Sustinente ricorre avverso la decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il CR Lombardia che ha accolto il ricorso della stessa avverso la squalifica del calciatore Diego Braghini, inizialmente inflitta dal Giudice Sportivo, riducendola dal 23.12.2009 al 29.5.2009; considerato che, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali, è possibile proporre ricorso esclusivamente alle Commissioni disciplinari territoriali essendo previsti, ai sensi dell’art. 44 CGS, soltanto due gradi di giudizio per le infrazioni che riguardano l’attività agonistica, mentre la Commissione disciplinare nazionale è competente a decidere i ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali unicamente nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e in quelli aventi ad oggetto la posizione irregolare dei calciatori; considerato che nel caso in questione, si sono esauriti i due gradi del giudizio previsti dal citato art. 44 CGS, e pertanto il ricorso è inammissibile; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e dispone l’incameramento della tassa versata.
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