F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 01/CDN del 02.07.2008 (281) – RECLAMO DELLA SOCIETA’ AS OLIMPIA SPORT TITO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2009 AL CALCIATORE ANGELO PAGANO (delibera CD Territoriale presso il CR Basilicata – C.U. n. 95 del 16.4.2008 – Campionato di 1^ Categoria).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 01/CDN del 02.07.2008
(281) - RECLAMO DELLA SOCIETA’ AS OLIMPIA SPORT TITO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2009 AL CALCIATORE ANGELO PAGANO
(delibera CD Territoriale presso il CR Basilicata - C.U. n. 95 del 16.4.2008 – Campionato di 1^ Categoria).
Letto il reclamo promosso dalla società sportiva Olimpia Sport Tito avverso la decisione della CD Territoriale c/o CR Basilicata (CU n. 95 del 16.4.2008) con cui veniva disposta, tra le altre, all'esito di reclamo interposto dalla società sportiva Tramutolese, la sanzione della squalifica sino al 30/06/2009 del Sig. Angelo Pagano, tesserato in forza al sodalizio odierno reclamante, soggetto, tuttavia, già sanzionato, in primo grado, dal Giudice Sportivo operante c/o il medesimo CR, con analogo provvedimento di squalifica sino, però, al 29.1.2008; osservato che l'Olimpia Sport Tito non ha proceduto, nei termini di rito, all'impugnazione del suddetto provvedimento (primo grado di giudizio) dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale funzionalmente competente; ritenuto che, seppur condivisibili, le doglianze manifestate dall'Olimpia Sport Tito relativamente al vizio di ultrapetizione da cui è, senz'altro, inficiato il provvedimento oggetto dell'odierno gravame, non possono trovare ingresso, né essere oggetto di cognizione, in questa sede; atteso che la richiesta di annullamento del provvedimento in contestazione esula dalla competenza di questa Commissione Disciplinare Nazionale e che, in ogni caso, con riferimento alla disciplina sportiva in ambito regionale della LND, l'art. 44 CGS prevede due soli gradi di giudizio per le infrazioni relative all'attività agonistica. P.Q.M. la CDN dichiara il reclamo inammissibile e, per l'effetto, dispone l'incameramento della tassa versata.
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