F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 01/CDN del 02.07.2008 (357) – RECLAMO DELLA SOCIETA’ SCD PROMOTION SOCCER AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA VIRTUS ALBA S. NICOLA-PROMOTION SOCCER DELL’11.6.2008 (delibera CD Territoriale presso il CR Campania – C.U. n. 97 del 19.6.2008 – Play Off Giovanissimi Regionali).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 01/CDN del 02.07.2008
(357) - RECLAMO DELLA SOCIETA’ SCD PROMOTION SOCCER AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA VIRTUS ALBA S. NICOLA-PROMOTION SOCCER DELL’11.6.2008
(delibera CD Territoriale presso il CR Campania - C.U. n. 97 del 19.6.2008 – Play Off Giovanissimi Regionali).
Letto il reclamo promosso dalla SCD Promotion Soccer avverso la decisione della CD Territoriale c/o CR Campania (CU n. 97 del 19/06/2008) con cui veniva rigettato il precedente reclamo interposto, in primo grado, volto ad ottenere l'annullamento del risultato della gara disputata, in data 11/06/2008 (rit. play-off, Giovanissimi Regionali, Fascia B), contro la Virtus Alba S. Nicola, sulla base di un'asserita posizione irregolare di tesseramento individuata in capo al Sig Alessio Direttore (guardalinee di società Virus Alba S. Nicola) e a tre calciatori, ovvero, il Sig. Michele Piccirillo, il Sig. Raffaele Manfredi e il Sig. Vincenzo Zoppino; osservato che, relativamente al Sig. Alessio Direttore, come rilevato anche dalla CD Territoriale l'Ufficio Tesseramento del CR Campania, ha acclarato il regolare censimento in seno all'organico della Virtus Alba S. Nicola; osservato, altresì, che avuto riguardo ai tre calciatori menzionati, come rilevato dall'Organo di giustizia di primo grado, sono state accertate in sede istruttoria, rispettivamente, quanto al Piccirillo e allo Zoppino, la regolare posizione di tesseramento (entrambi risultano tesserati in forza alla Virtus Alba S. Nicola dal 17.10.2007), quanto, invece, al Manfredi, la condizione di calciatore svincolato dal 1 .7.2007; considerato, dunque, che solo l'eventuale partecipazione alla gara di quest'ultimo atleta (calciatore di riserva), avrebbe potuto incidere sull'effettivo risultato conseguito sul campo dalle squadre (7-6, dopo i calci di rigore, in favore della Virtus Alba S. Nicola); verificato che, alla luce del referto di gara, che è fonte di prova privilegiata, il Manfredi, né ha preso parte alla gara dall'ini zio, né é subentrato nel corso della medesima; rilevato, in definitiva, che, in applicazione dell'art. 17, c. 5, CGS, l'eventuale irregolare posizione di tesseramento del calciatore di riserva (quale era il Manfredi) non determina l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara ove questi non vi prenda parte. P.Q.M. La CDN respinge il reclamo e dispone l'addebito della tassa non versata.
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