F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 07/CDN del 16.07.2008 (320) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO PERINETTI CASONI (attualmente tesserato FIGC in qualità di direttore sportivo AS Bari, all’epoca dei fatti dirigente Siena Calcio) ENRICO PREZIOSI (all’epoca dei fatti Presidente del CdA e socio di riferimento del Genoa Cricket FC SpA) E DELLE SOCIETA’ AC SIENA SpA E GENOA CRICKET AND FC SpA (nota n. 4069/602ter pf06-7/SP/ad del 10.4.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 07/CDN del 16.07.2008 (320) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO PERINETTI CASONI (attualmente tesserato FIGC in qualità di direttore sportivo AS Bari, all’epoca dei fatti dirigente Siena Calcio) ENRICO PREZIOSI (all’epoca dei fatti Presidente del CdA e socio di riferimento del Genoa Cricket FC SpA) E DELLE SOCIETA’ AC SIENA SpA E GENOA CRICKET AND FC SpA (nota n. 4069/602ter pf06-7/SP/ad del 10.4.2008) Il procedimento Con provvedimento del 10 aprile 2008, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Giorgio Perinetti Casoni, all’epoca dei fatti dirigente del Siena Calcio, per rispondere alla violazione art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e art. 8, comma 1, del CGS in vigore all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 10, comma 1, del vigente CGS); la AC Siena SpA, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del CGS in vigore all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 2, del vigente CGS), in relazione alle condotte del Sig. Perinetti Casoni, all’epoca dei fatti suo dirigente; Enrico Preziosi, per rispondere alla violazione art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 14, comma 1, lett. e) del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 19, comma 2, lett. a) del CGS); il Genoa Cricket and FC SpA, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del CGS, oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1 del vigente CGS, in relazione alla condotta del Presidente del CdA e socio di riferimento inibito all’epoca dei fatti. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire memoria difensiva, chiedendo il proscioglimento degli addebiti a loro contestati. In particolare, il Perinetti Casoni deduce l’incensuratezza della propria condotta dal momento che i) non avrebbe mai contattato il PREZIOSI ma sarebbe stato contattato; ii) la norma la cui violazione viene contestata deve essere interpretata nel senso di applicarsi alla condotta attiva e non a quella passiva (leggi ricezione di telefonate alle quali non si potrebbe non dare seguito); iii) si sarebbe “immediatamente liberato della questione riferendo dell’accaduto al suo Vice Presidente Sig. Claudio Mangiavacchi”; iv) in ogni caso sarebbe stato ben difficile, se non impossibile, non rispondere ad una telefonata del Preziosi, tuttora Presidente del CdA e socio di maggioranza della società Genoa. Il Siena deduce il mancato assolvimento da parte della Procura Federale dell’onere della prova in ordine al reale svolgimento dei fatti e, soprattutto, al contenuto del colloquio intercorso tra il Preziosi e il Perinetti, circa una trattativa di calciomercato avente ad oggetto l’acquisto da parte del Genoa del calciatore Bogdani, peraltro mai perfezionatisi. Anche il Preziosi ed il Genoa assumono l’inesistenza di profili di antidoverosità nella condotta del Preziosi, nonché il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte della Procura Federale. Alla riunione odierna sono comparsi il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione per il Per inetti Casoni della inibizione per mesi tre, per il Siena l’ammenda di Euro 20.000,00, per il Preziosi l’inibizione di mesi uno e per il Genoa l’ammenda di Euro 10.000,00. Sono comparsi i difensori dei deferiti i quali dopo avere ulteriormente illustrato i motivi già esposti nelle rispettive memorie, si sono riportati alle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, e sentite le parti, rileva quanto segue. Il procedimento prende le mosse dall’informativa dei Carabinieri n. 554/88-75 di Prot. 2004 del 10 dicembre 2007 avente ad oggetto l’indagine convenzionalmente denominata “OFF-SIDE”, (procedimento penale n. 43915/02 R.G.N.R.) resa alla Procura della Repubblica di Napoli, acquisita dalla Procura Federale in esecuzione dal provvedimento 21 dicembre 2007 emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Dal contenuto delle intercettazioni trasmessa, relativa ad una telefonata intercorsa tra Giorgio Perinetti e Enrico Preziosi, risulta che essa ha avuto ad oggetto una trattativa di mercato relativa al calciatore Bogdani. Tale circostanza è stata confermata dal Giorgio Perinetti – all’epoca dei fatti Dirigente della società Siena - ascoltato dai rappresentanti della Procura Federale in data 9 gennaio 2008. Sennonché all’epoca dei fatti il Signor Enrico Preziosi risultava sanzionato dalla giustizia sportiva con l’inibizione per cinque anni con proposta al Presidente Federale con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC (vedi CU n. 10 del 27 luglio 2005 della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, confermata dalla Commissione di Appello Federale – CU FIGC 6/C del 6 agosto 2005). L’art. 8 comma 1 CGS (oggi trasfuso nell’art. 10 comma 1 CGS) prevede che “ai dirigenti federali, ai dirigenti delle società, ai soci di associazione ed ai tesserati è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell’interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di mediatori e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati”. La ratio della norma appare evidente. L’ordinamento si preoccupa di rendere effettive le sanzioni previste, ed in particolare quella dell’inibizione, facendo, tra l’altro, divieto di condurre trattative e di avere contatti in ambiti di rilevanza sportiva e federale con soggetti colpiti da tale sanzione. Nel caso di specie, è indubbio che Perinetti Casoni ha interloquito telefonicamente e quindi ha avuto contatti con il Sig. Enrico Preziosi, soggetto inibito, in ordine alla trattativa relativa al calciatore Bogdani. Sotto tale profilo non possono trovare accoglimento gli assunti difensivi in forza dei quali mancherebbe la prova che detti contatti abbiano avuto sfogo in una trattativa di mercato e che, comunque, le intercettazioni telefoniche sarebbero inutilizzabili non trattandosi di un procedimento per frode sportiva o illecito sportivo, dal momento che sotto il primo profilo, è stato lo stesso Perinetti Casoni a confermare il contatto con il Preziosi avente ad oggetto il calciatore Bogdani; in secondo luogo, è evidente che tale ammissione rende inutile ogni accertamento in merito alla utilizzabilità di dette intercettazione telefonica. Del resto, il Perinetti Casoni era tenuto alla conoscenza della sanzione inflitta al Preziosi, trattandosi di soggetto già tesserato per la Società Siena. Nella norma speciale dell’art. 8 comma 1 CGS deve ritenersi assorbita la contestata violazione dell’art. 1, comma 1 CGS. Le due violazioni pertanto non concorrono. Le responsabilità del Perinetti Casoni e del Preziosi comportano anche quella oggettiva della società Siena e Genoa per conto delle quale i primi hanno posto in essere la condotta censurata. Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo.Il dispositivo Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere a Giorgio Casoni Perinetti la sanzione dell’inibizione per giorni 20 (venti); ad Enrico Preziosi la sanzione dell’inibizione di giorni 10 (dieci) alla Soc. AC Siena SpA l’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) ed al Soc. Genoa Cricket and FC SpA l’ammenda di € 3.000,00 (tremila/00).
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