F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 06/CDN del 16.07.2008 (328) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RINO FOSCHI (direttore sportivo US Città di Palermo SpA) E DELLA SOCIETA’ US CITTA’ DI PALERMO SpA (nota n. 4077/602nonies pf06-07/SP/ad del 10.4.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 06/CDN del 16.07.2008 (328) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RINO FOSCHI (direttore sportivo US Città di Palermo SpA) E DELLA SOCIETA’ US CITTA’ DI PALERMO SpA (nota n. 4077/602nonies pf06-07/SP/ad del 10.4.2008) Il deferimento Con atto del 10 aprile 2008 il Procuratore federale ha deferito innanzi questa Commissione il Sig. Rino Foschi, D.S. della U.S. Città di Palermo SpA, e la US Città di Palermo SpA, il primo per rispondere a) della violazione dell’art. 1 co. 1 CGS, “per aver espresso valutazione e commenti che hanno contenuto gravemente offensivo e denigratorio, nei confronti di alti Dirigenti del CONI, della FIGC e di alcuni esponenti dei settori della medesima Federazione; b) della violazione dell’art. 1 co. 1 e dell’art. 8 co. 1 previgente ora trasfuso nell’art. 10 del CGS in relazione alle condotte descritte nella parte motiva: “per aver chiesto collaborazione di soggetto inibito – Sig. Luciano Moggi – per il trasferimeno di un calciatore (Sig. Nocerino) assistito dall’Agente di calciatori Sig. Alessandro Moggi”; la seconda US Città di Palermo SpA per responsabilità oggettiva in relazione alle condotte ascritte al proprio Dirigente, ai sensi dell’art. 2 co. 4 ora trasfuso nell’art. 4 co. 2 CGS. Il Foschi depositava tempestivamente memoria difensiva con la quale chiedeva il proscioglimento da entrambi i capi d’incolpazione sostenendo, quanto al capo 1, la insussistenza delle violazioni contestate in quanto desunte da colloqui intervenuti nel corso di telefonate private, e comunque perchè le frasi incriminate, dovevano considerarsi “confidenze personali” derivanti da “congetture prive di qualsiasi fondamento”. Quanto al secondo capo ne eccepiva la infondatezza in fatto e in diritto. Alla riunione odierna, il Procuratore federale depositava atto di integrazione del capo di incolpazione sub. 2 al quale il difensore del Foschi si opponeva eccependo la inammissibilità di tale integrazione in quanto costituente mutazione del fatto originariamente contestato. La Commissione respingeva l’eccezione ritenendo ammissibile la precisazione. Le parti concludevano nel merito come da verbale. I motivi della decisione La Commissione ritiene infondato l’addebito sub 1 in quanto le frasi oggetto della contestazione sono state pronunciate nell’ambito di conversazioni telefoniche private e destinate a rimanere tali se non fossero state oggetto di intercettazione. La loro successiva pubblicizzazione non può esser imputata al Foschi, neanche nell’ambito della pur ampia previsione normativa di cui all’art. 1 co. 1 CGS. La norma in oggetto, posta a tutela dei principi di lealtà, correttezza e probità cui ciascun tesserato deve informarsi, s’intende violata allorché la lesione si realizza nell’ambito di un rapporto riferibile all’attività sportiva, destinato a uscire dall’ambito della riservatezza e quindi per sua natura conoscibile. Al contrario, la norma non può ritenersi lesa allorché la pretesa violazione sia destinata per volontà dall’autore a rimanere circoscritta in ambito privato. In questo senso si è pronunciata la Corte di giustizia federale, Sez. Unite, con la decisione pubblicata in data 23.05.2008 sul ricorso proposto dal Sig. Salvatore Racalbuto. In tale pronuncia la Corte ha precisato che una conversazione privata, “pur coinvolgendo due tesserati, non concreta la violazione dell’art. 1 del CGS e cioè dei principi di lealtà, correttezza e probità. La norma, infatti, impone il rispetto di tali principi, in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva e tale non può considerarsi un colloquio destinato, per sua natura e nelle intenzioni dei soggetti coinvolti, a rimanere riservato”. Anche in ordine alla contestazione sub 2 la Commissione ritiene non ravvisabile la violazione degli artt. 1 co. 1 e 10 co. 1 del CGS, in quanto l’addebito contestato risulta infondato in fatto, non essendo ravvisabile nella condotta posta in essere dal Foschi alcuna attività che si ricolleghi a quelle previste dalla norma e di cui è fatto divieto. L’incolpato, infatti, in sede di dichiarazioni rese alla Procura federale in data 28.12.2007, riferiva testualmente: “per quanto riguarda l’acquisizione del calciatore Nocerino per il Palermo preciso quanto segue: il Palermo aveva già raggiunto un accordo formalizzato e mancante della firma del calciatore, dell’acquisizione di detto consenso si doveva interessare l’agente Alessandro Moggi, però tentai più volte di contattarlo, e poi mi rivolsi al padre chiedendogli di Alessandro e specificando il motivo, invitando il predetto Luciano di raccomandare al figlio un comportamento serio e di chiamarmi al telefono.” Quanto riferito dal Foschi non può configurare in alcun modo una richiesta di intermediazione nell’attività di trasferimento del calciatore, ma deve correttamente essere interpretato come una sollecitazione rivolta a Alessandro Moggi, agente del Nocerino, effettua ta tramite il padre e diretta a ottenere, in tempi brevi, un incontro per perfezionare un accordo già in itinere. Al proscioglimento di Rino Foschi da entrambi le incolpazioni consegue il proscioglimento della US Città di Palermo SpA. Il dispositivo Per tali motivi la CD Nazionale delibera di prosciogliere il Sig. Rino Foschi e la US Città di Palermo SpA dagli addebiti contestati.
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