F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 03/CDN del 10.07.2008 (250) – APPELLO DELLA SOCIETA’ US MASSETANA AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 ALLA SOCIETA’ E LA PENALIZZAZIONE DI TRE PUNTI IN CLASSIFICA INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana – C.U. n. 42 del 3.4.2008).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 03/CDN del 10.07.2008 (250) – APPELLO DELLA SOCIETA’ US MASSETANA AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 ALLA SOCIETA’ E LA PENALIZZAZIONE DI TRE PUNTI IN CLASSIFICA INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana - C.U. n. 42 del 3.4.2008). A seguito di deferimento della Procura federale, la CD Territoriale presso il CR Toscana, accertata la violazione dell’art. 94, comma 1, lett. a, delle NOIF, per avere il calciatore Di Bianco Manuel e il Vice Presidente della US Massetana, Poli Fausto, sottoscritto un accordo economico per la stagione sportiva 2006/2007, prevedente il riconoscimento della somma di €. 21.000,00 in favore del primo, in parte garantito da un assegno postdatato di €. 7.500,00, privo della doppia firma di traenza e mancante di provvista, ha applicato nei confronti dei due tesserati e della società, le seguenti sanzioni previste dall’art. 8, comma 8, lettere a), b) e c), del CGS: squalifica di anni uno al calciatore Di Bianco Manuel; inibizione di anni due e mesi sei al dirigente Poli Fausto; ammenda di €. 20.000,00 e penalizzazione di tre punti in classifica a carico della US Massetana. La delibera risulta comunicata il 9.4.2008. Con un unico reclamo inoltrato a questa Commissione il 12.6.2008, a firma del suo presidente Sirio Panerati, la US Massetana ha chiesto la riduzione della sanzione della ammenda di €. 20.000,00 a suo carico e la riduzione della inibizione di anni due e mesi sei a carico del dirigente Poli Fausto. Ha assunto, la reclamante, la incongruità delle sanzioni, a suo dire comminate in misura superiore a quella richiesta dalla Procura, che non avrebbero tenuto nella dovuta considerazione <> del suo dirigente; di contro la decisione impugnata avrebbe ritenuto quale aggravante una circostanza (la emissione da parte del dirigente di un assegno scoperto) <>. Convocate le parti per la riunione del 3.7.2008 la CD Nazionale ha disposto, sull’accordo delle parti, il rinvio all’odierna riunione per consentire alla ricorrente l’eventuale produzione dell’avviso di ricevimento dei motivi di impugnazione da parte della Procura federale. In data odierna nessuno è comparso per la US Massetana. E’ comparso, per la Procura federale, l’avv. Giua il quale, eccepito il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte dei reclamanti, ha concluso per la sua improcedibilità. La Commissione, ritenuto che: il CGS pone a carico del reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti e alla Procura; detto onere va assolto contestualmente all’invio del reclamo all’organo competente per la decisione; nella fattispecie, regolata dall’art. 37, comma 1, CGS, applicabile al procedimento de quo per effetto del combinato disposto di cui all’art. 36, 10° e 11° comma, CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata; grava, altresì, sulla parte onerata, il consequenziale onere di fornire la prova dell’avvenuto invio dei motivi di reclamo e della relativa copia nell’anzidetto termine di cui al citato art.37, 1° comma, perentorio ai sensi dell’art. 38, 6° comma, CGS; manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all’odierna riunione; tale omissione comporta l’improcedibilità del reclamo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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