F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 02/CDN del 03.07.2008 (271) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIAMPIERO CIRIACO (tesserato quale consigliere ASD Verrucchio) E DELLA SOCIETA’ ASD VERRUCCHIO (nota n. 3942/589pf06-07/AM/en del 3.4.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 02/CDN del 03.07.2008 (271) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIAMPIERO CIRIACO (tesserato quale consigliere ASD Verrucchio) E DELLA SOCIETA’ ASD VERRUCCHIO (nota n. 3942/589pf06-07/AM/en del 3.4.2008) Con provvedimento del 03.04.2008, il Sostituto Procuratore Federale Vicario ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale il Sig. Giampiero Ciriaco, tesserato quale Consigliere della Società ASD Verucchio, e la Società ASD Verucchio per rispondere: Il primo della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, per violazione dei doveri di correttezza e probità per avere, mediante affermazioni riportate nella parte motiva del deferimento stesso, - rivolto frasi ingiuriose e minacciose direttamente nei confronti dell’Osservatore Arbitrale Sig. Marco Cerrini della Sezione Città di Castello subito dopo la gara ASD Verucchio – Piscina V.d.G. del Campionato Nazionale Dilettanti Serie D Girone F, disputata a Villa Verucchio, Campo Centro Sportivo in data 18.03.2007, - ed in via indiretta nei confronti della terna arbitrale ed in generale nei confronti dell’intera classe arbitrale, gettando così discredito sull’Istituzione federale, - e per avere svolto le funzioni di allenatore della Società Verucchio senza avere la prescritta abilitazione. La seconda per rispondere della violazione di cui all’art. 2 comma 4 del CGS (oggi trasfuso nell’art. 2 comma 2 del vigente CGS) per responsabilità oggettiva, in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al proprio tesserato. Sono pervenute a questa Commissione le memorie autorizzate ex art. 30 comma 8 CGS da parte del Sig. Ciriaco medesimo. Alla riunione odierna, sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni: Per il Sig. Ciriaco mesi sei di inibizione, per la ASD Verucchio ammenda di € 1.000,00=. Il Sig. Giampiero CIRIACO, tesserato quale Consigliere della Società ASD Verucchio è presente di persona, riportandosi alle deduzioni e difese riportate in Memoria. Per la Società ASD Verucchio è presente il Sig. Sandro Ricci, Direttore Sportivo, con delega rilasciata dal Presidente Marina Baravelli, il quale chiede il proscioglimento della Società. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentiti gli interessati, affermata la propria competenza, rileva che il deferimento è parzialmente fondato. Secondo quanto risulta dalla relazione dell'incaricato dell'Ufficio indagini e dalla documentazione allegata: I FATTI ED I DOCUMENTI Secondo quanto considerato dal Collaboratore dell’Ufficio indagini Alberto Bartoletti, “- i riferimenti dell’Osservatore Arbitrale Sig. Marco Cerrini sono riscontrati dal Vice Allenatore Ciriaco in tutto, tranne che per le circostanze favorevoli al Ciriaco. - La denuncia di Cerrini è apparsa al verbalizzante dettagliata, sincera e non giustizialista. - Il Ciriaco non ricorda le parole offensive e minacciose rivolte al Cerrini, in quanto comprende che la sua alterazione dovuta alla risposta di Cerrini potrebbe comportare un’altra sanzione disciplinare, oltre a quella già disposta dal Giudice Sportivo a seguito del Rapporto Arbitrale (V. stralcio del Comunicato Ufficiale n°147 del 21.03.2007). - il Ciriaco non si sente di rivelare l’identità della persona che ha spinto, offeso, ridicolizzato e minacciato il Cerrini, perché non vuole coinvolgerla in una vicenda da lui stesso provocata. A tale proposito la testimonianza dell’Arbitro D’Iasio induce a pensare che possa trattarsi non di un dirigente tesserato della Società Verucchio , bensì uno dei tre custodi, segnalato da Ciriaco assieme a lui di fronte al corridoio degli spogliatoi; magari proprio lo stesso custode che a fine gara ha rivolto l’espressione offensiva all’arbitro”. Il Sig. Giampiero Ciriaco nelle proprie memorie difensive, faceva rilevare: 1)- di avere conseguito presso la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio l’Attestato di abilitazione di allenatore di base – Diploma B UEFA, con relativa tessera da esibire in caso di accesso alle manifestazioni sportive e con il quale è stato dichiarato idoneo ad esercitare l’allenatore di base fino alla serie D, nonché allenatore B - UEFA. 2)- Che il medesimo Osservatore Arbitrale avrebbe fornito al Collaboratore dell’Ufficio Indagini una versione confusa ed incerta dei fatti, dal momento che ha ritenuto di poter addebitare determinate affermazioni non in capo alla persona che le aveva effettivamente pronunciate ma alla prima che gli è capitata più vicina. 3)- Di avere già subito una squalifica di dieci giorni (dal 18 al 28.03.2007) per avere rivolto all’Arbitro durante la competizione del 18.03.2007 un’espressione offensiva. Con ciò il Ciriaco concludeva richiedendo: - il rigetto delle contestazioni mosse sia alla propria persona che alla ASD Verucchio dal Procuratore Federale Vicario in quanto le presunte frasi rivolte nei confronti dell’Osservatore Arbitrale direttamente ed in via indiretta nei confronti dell’intera classe arbitrale non sarebbero veritiere, e comunque non addebitabili al ricorrente. - l’accertamento in capo a sé dell’esistenza del titolo abilitativo per lo svolgimento delle funzioni di allenatore della Società Verucchio, o quanto meno il riconoscimento della buona fede nel ritenere valida l’esistenza di tale abilitazione. - l’assoluzione di ogni addebito della ASD Verucchio per mancanza dei presupposti previsti dalle norme per l’esistenza della responsabilità oggettiva a carico della medesima. La Commissione Disciplinare Nazionale: - per quanto attiene le frasi ed espressioni ingiuriose e minacciose, non ritiene che sia stata raggiunta la prova sufficiente della responsabilità del Sig. Ciriaco per i fatti di cui al Deferimento del Procuratore Generale Vicario del 3.04.2008; Ritiene provata per tabulas la circostanza che il Ciriaco abbia svolto in occasione della competizione del 18.03.2007 A.S.D. Verucchio-Pescina V.d.G. le funzioni di allenatore senza avere la prescritta abilitazione. Sussiste la conseguente responsabilità oggettiva per tale fatto della Società ASD Verucchio. Sanzioni eque, tenuto conto anche della necessità di graduare le sanzioni in relazione alla gravità dei comportamenti e degli orientamenti degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi, appaiono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale delibera di infliggere le seguenti sanzioni: Al Sig. Giampiero Ciriaco, tesserato della ASD Verucchio, la inibizione fino al 31 ottobre 2008. Alla Società ASD Verucchio l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
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