F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 01/CDN del 02.07.2008 (268) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SIMONE SICILIANO (già calciatore US Imperia 1923 Srl ed attualmente tesserato US Sestri Levante 1919) E DELLA SOCIETA’ US IMPERIA CALCIO 1923 Srl (nota n. 3900/277pf07-08/AM/ma del 2.4.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 01/CDN del 02.07.2008 (268) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SIMONE SICILIANO (già calciatore US Imperia 1923 Srl ed attualmente tesserato US Sestri Levante 1919) E DELLA SOCIETA’ US IMPERIA CALCIO 1923 Srl (nota n. 3900/277pf07-08/AM/ma del 2.4.2008) 1) Il deferimento Con provvedimento del 2.4.2008, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Simone Siciliano, calciatore tesserato per la Soc. Imperia, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, per avere, al termine della gara disputata il 23.9.2007, colpito con un pugno al volto un avversario, nonché la Soc. Imperia, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 2, CGS per responsabilità oggettiva in ordine al comportamento del proprio tesserato. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione, il Siciliano ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva l’irrilevanza dei fatti oggetto dell’incolpazione. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento da ogni addebito. Alla riunione odierna, e comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione della squalifica per otto giornate di gara per il Siciliano e quella dell’ammenda di € 2.000,00 per la Soc. Imperia. E’ comparso altresì il difensore degli incolpati, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti nella memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate. 2) I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue. Dalla relazione della Procura federale e dagli atti allegati si evince che, al termine della gara disputata il 23.9.2007, tra la Soc. Imperia e la Soc. Vado, si è verificata una lite tra il calciatore Simone Siciliano della Soc. Imperia e il calciatore Roberto Iannolo della Soc. Vado. A giudizio della Commissione non risulta con certezza che, nel corso della lite, il Siciliano abbia sferrato un pugno allo Iannolo, colpendolo al volto. Sul punto, infatti, le testimonianze acquisite sono contraddittorie (alcuni hanno confermato la circostanza, altri la hanno negata, altri ancora la hanno minimizzata) e le informazioni fornite dai rappresentanti delle forze dell’ordine non sono circostanziate. Ne deriva che, in mancanza di prova certa sul comportamento violento del Siciliano, il deferimento non può essere accolto. 3) Il dispositivo Per tali motivi, delibera di prosciogliere Simone Siciliano e la Soc. Imperia dagli addebiti contestati.
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