F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 02/CDN del 03.07.2008 (100) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ADJEI MICHEL ROSELLI, FRANCESCO ERIC ASANTE (calciatori tesserati all’epoca dei fatti S. Giorgio del Sannio), GAETANO BARILE (all’epoca dei fatti Presidente Tecnoparte-Nope), NICANDRO PATRICIELLO (all’epoca dei fatti Presidente Venafro), GIUSEPPE ORSI (all’epoca dei fatti Presidente, attualmente dirigente US Ciorlano – oggi ASD Comprensorio Prov. Isernia), PELLEGRINO UCCI (all’epoca dei fatti Presidente San Giorgio del Sannio) E DELLE SOCIETA’ US VENAFRO, ASD COMPRENSORIO PROV. ISERNIA E SAN GIORGIO DEL SANNIO (nota n. 1102/010pf06-07/SP/MC del 7.11.2007)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 02/CDN del 03.07.2008 (100) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ADJEI MICHEL ROSELLI, FRANCESCO ERIC ASANTE (calciatori tesserati all’epoca dei fatti S. Giorgio del Sannio), GAETANO BARILE (all’epoca dei fatti Presidente Tecnoparte-Nope), NICANDRO PATRICIELLO (all’epoca dei fatti Presidente Venafro), GIUSEPPE ORSI (all’epoca dei fatti Presidente, attualmente dirigente US Ciorlano – oggi ASD Comprensorio Prov. Isernia), PELLEGRINO UCCI (all’epoca dei fatti Presidente San Giorgio del Sannio) E DELLE SOCIETA’ US VENAFRO, ASD COMPRENSORIO PROV. ISERNIA E SAN GIORGIO DEL SANNIO (nota n. 1102/010pf06-07/SP/MC del 7.11.2007) Visti gli atti Esaminato il deferimento disposto dal Procuratore Federale in data 7 novembre 2007 nei confronti di: 1) Roselli Adjei Michel, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. S. Giorgio del Sannio 2) Asante Francesco Eric, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. S Giorgio del Sannio 3) Barile Gaetano,all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Tecnopartenope 4) Patriciello Nicandro, all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Venafro 5) Orsi Giuseppe,all’epoca dei fatti Presidente, attualmente dirigente della Soc. US Ciorlano (oggi ASD Comprensorio Provinciale Isernia) 6) Ucci Pellegrino, all’epoca dei fatti Presidente della Soc. S. Giorgio del Sannio per violazioni di cui all’art. 1, comma 1, CGS (principi lealtà,probità e correttezza), in relazione all’art. 40, comma 11 (limitazioni del tesseramento dei calciatori) delle NOIF, nonché del grave illecito disciplinare in violazione dei principi sanciti dall’art. 8, comma 6, oggi trasfuso nell’art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver utilizzato ai fini del tesseramento irregolari attestazioni di cittadinanza italiana 7) la Soc. Venafro 8) la Soc. ASD Comprensorio Provinciale Isernia (all’epoca dei fatti US Ciorlano) 9) la Soc. S. Giorgio del Sannio per violazione di cui all’art. 2, comma 4, CGS, oggi trasfuso nell’art. 4, commi 1 e 3, CGS in relazione all’art. 8, comma 7, oggi trasfuso nell’art. 10, comma 8, CGS per responsabilità diretta ed oggettiva, negli addebiti ascritti ai propri Presidenti e ai propri tesserati,all’epoca dei fatti Lette le memorie difensive depositate in atti dall’US Venafro, dal sig. Nicandro Praticiello, dalla Soc. S. Giorgio del Sannio Ascolttati i difensori dei soggetti deferiti Dato atto della mancata costituzione in giudizio dei sigg. Roselli, Asante, Barile, Orsi, Ucci e della ASD Comprensorio Provinciale Isernia. Stralciata la posizione del calciatore Roselli Adjei Michel non risultando agli atti corretta e rituale notifica dell’atto di deferimento e delle successive comunicazioni. Rilevato che deve essere dichiarato il non luogo a procedere a carico della ASD Comprensorio Provinciale Isernia, società che non risulta più affiliata presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio. Preso atto delle conclusioni del rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: Asante Francesco Eric: squalifica per anni 1 (uno) Barile Gaetano: inibizione per anni 3 (tre) Patriciello Nicandro: inibizione per anni 2 (due) Orsi Giuseppe: inibizione per anni 2 (due) Ucci Pellegrino: inibizione per anni 2 (due) US Venafro: 3 punti di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2008/2009 Soc. S. Giorgio del Sannio: 3 punti di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2008/2009 e lo stralcio delle posizioni afferenti al calciatore Roselli Adjei Michel ed alla ASD Comprensorio Provinciale Isernia; Esaminata in via preliminare l’eccezione proposta dalla difesa dell’US Venafro di inammissibilità ed improcedibilità del deferimento per intervenuta prescrizione delle violazioni ascritte, ai sensi di quanto disposto dall’art. 18, comma 2, CGS vigente all’epoca dei fatti in discussione Rilevato al riguardo che un’attenta lettura degli atti conduce a ritenere che le posizioni dei soggetti deferiti debbano essere analiticamente esaminate e valutate trattandosi di fattispecie l’una diversa dalle altre Ritenuto che, per la US Venafro e dunque per il suo Presidente Nicandro Patriciello, va considerato che il comportamento censurabile deve essere valutato in relazione all’art. 1 comma 1 CGS con riferimento all’art. 40, comma 11 NOIF e non può essere inquadrato nella fattispecie di cui all’art. 10, comma 6, CGS giacchè non risultano compiuti atti “volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati” quanto comportamenti diretti ad utilizzare ai fini del tesseramento attestazioni di cittadinanza italiana di cui si contesta la veridicità Ciò premesso, l’eccezione in via preliminare sollevata dalla difesa della US Venafro va accolta poiché il fatto contestato alla Società è riferito alla stagione sportiva 2004/2005 ed alla data odierna, in applicazione dell’art. 18.2 vecchio CGS (norma più favorevole alla società deferita, in virtù di consolidato indirizzo di questa Commissione), l’infrazione disciplinare contestata deve considerarsi prescritta Considerato che da una più attenta lettura degli atti del giudizio è emerso che deve essere stralciata anche la posizione del Presidente Gaetano Barile per il quale non risulta ritualmente notificato l’atto di deferimento e le successive comunicazioni Rilevato, però, che, ai fini della valutazione dei comportamenti tenuti dagli altri soggetti deferiti non può non considerarsi la palese falsità dei documenti di riconoscimento dei calciatori Roselli e Asante che hanno consentito il primo tesseramento di detti calciatori da parte della società Tecnopartenope presieduta dal sig. Gaetano Barile Ritenuto che le Società che hanno successivamente tesserato i calciatori hanno semplicemente utilizzato la documentazione non veritiera ma non hanno tenuto comportamenti volti al rilascio della documentazione stessa sicchè i Presidenti Nicandro Patriciello, Giuseppe Orsi e Pellegrino Ucci e la Società San Giorgio del Sannio, per responsabilità diretta ed oggettiva, vanno censurati per violazione dell’art.1 comma 1 CGS in relazione all’art. 40 comma 11 NOIF Ritenuto che il calciatore Asante Francesco Eric, per il quale non risultano comprovati comportamenti censurabili ai sensi dell’art. 10 comma 6, va ritenuto responsabile per violazione dell’art.1 comma 1 CGS per essersi ripetutamente tesserato in virtù di documento attestante dati anagrafici non rispondenti al vero. P.Q.M. In accoglimento del deferimento, dichiarato il non luogo a procedere nei confronti della ASD Comprensorio Provinciale Isernia e stralciate le posizioni del calciatore Roselli Adjei Michel e del Presidente sig. Gaetano Barile, irroga le seguenti sanzioni: squalifica per anni 1 (uno) al calciatore Asante Francescio Eric inibizione per anni 1 (uno) al sig. Nicandro Patriciello inibizione per anni 1 (uno) al sig. Giuseppe Orsi inibizione per anni 1 (uno) al sig. Pellegrino Ucci 1(uno) punto di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2008/2009 a carico della Società San Giorgio del Sannio. Dichiara prescritta l’infrazione disciplinare contestata a carico della US Venafro.
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