F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 02/CDN del 03.07.2008 (316) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ AC MACERATESE (nota n. 4515/577pf07-08/AM/en del 5.5.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 02/CDN del 03.07.2008 (316) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ AC MACERATESE (nota n. 4515/577pf07-08/AM/en del 5.5.2008) Esaminato il provvedimento del 5 Maggio 2008, con cui il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione la AC Maceratese, squadra facente parte del campionato interregionale, girone F, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione dell’art. 4 commi 3 e 4 CGS, e dell’art. 14 comma 1 del CGS, per comportamenti violenti ascrivibili a carico dei propri sostenitori, che recavano danni all’autovettura utilizzata dal direttore di gara, al termine dell’incontro del campionato Interregionale, girone F, Maceratese-Morro d’Oro. Ritenuto che all’inizio del dibattimento il difensore della AC Maceratese ha proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS. Considerato che su tale istanza il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso. Visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; Rilevato che nel, caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, ai sensi dell’art. 23 del CGS, applica la sanzione dell’ammenda di euro 3.800,00 (tremilaottocento/00) a carico della AC Maceratese. Dopo aver dato lettura dell’Ordinanza, la Commissione dichiara chiuso il procedimento.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it