F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 05/CDN del 15.07.2008 (296) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FIANCARLO PITTELLI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante FC Catanzaro SpA) E DELLA FC CATANZARO SpA (nota n. 4496/1060 pf07-08/SP/ma del 30.4.2008) (297) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FIANCARLO PITTELLI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante FC Catanzaro SpA) E DELLA FC CATANZARO SpA (nota n. 4495/1059 pf07-08/SP/ma del 30.4.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 05/CDN del 15.07.2008
(296) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FIANCARLO PITTELLI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante FC Catanzaro SpA) E DELLA FC CATANZARO SpA (nota n. 4496/1060 pf07-08/SP/ma del 30.4.2008)
(297) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FIANCARLO PITTELLI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante FC Catanzaro SpA) E DELLA FC CATANZARO SpA (nota n. 4495/1059 pf07-08/SP/ma del 30.4.2008)
1) I deferimenti
Con due distinti provvedimenti del 30.04.2008 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione
• il Sig. Pittelli Giancarlo , quale Presidente e legale rappresentante della società FC Catanzaro SpA, per rispondere della violazione di cui all’art. 85, lettera b), Paragrafo V delle NOIF, sia per omesso pagamento entro il termine del 30.01.2008 delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti per il mese di settembre 2007, sia per omesso pagamento entro il termine del 31.12.2007 degli emolumenti retributivi dovuti per i mesi di agosto e settembre 2007, nonché
• la società FC Catanzaro SpA per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per le condotte poste in essere dal proprio legale rappresentante. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione, gli incolpati non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva. Alla riunione odierna è comparso il Rappresentante della Procura Federale il quale ha
chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di €. 13.000,00 per la Società e la sanzione della inibizione per mesi due per il Sig. Pittelli Giancarlo.
2) I motivi della decisione.
Preliminarmente Codesta Commissione, attesa la connessione oggettiva e la prevalente identità delle questioni di diritto sottoposte al suo esame, ritiene opportuno disporre la riunione dei due deferimenti. Ciò posto e passando al merito, la commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue. Dalla documentazione allegata al deferimento del procuratore Federale e, in particolare, dalle due comunicazioni della CO.VI.SO.C. datate 19.03.2008, dalla nota del 04.03.2008 della medesima società incolpata e dalla nota del 26.02.2008 della Lega Professionisti Serie C, emerge chiaramente e senza alcun dubbio che la società FC Catanzaro SpA non ha effettuato né il pagamento, entro il termine del 30.01.2008, delle ritenute fiscali Irpef relative agli emolumenti retributivi dovuti per il mese di settembre 2007, né il pagamento, entro il termine del 31.12.2007, degli emolumenti retributivi dovuti per i mesi di agosto e settembre 2007. Tale comportamento configura una evidente violazione di quanto prescritto dall’art. 85, lettera B), paragrafo V delle NOIF, e tale violazione merita di essere sanzionata così come disposto dall’art. 90, comma 2, delle NOIF. Sanzioni eque e proporzionate ai fatti contestati appaiono essere quelle di cui al dispositivo.
3) Il dispositivo.
Per tali motivi, delibera di infliggere alla società FC Catanzaro SpA la sanzione dell’ammenda di €.13.000,00 (tredicimila/00) nonché al Sig. Giancarlo Pittelli la sanzione della inibizione per mesi 2 (due).
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