F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 08/CDN del 17.07.2008 (264) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANTE PATERNA (quale Presidente pro tempore del Consiglio di Amministrazione Pescara Calcio SpA ss 05/06 e 06/07), MASSIMILIANO PINCIONE (quale Presidente pro tempore del Consiglio di Amministrazione Pescara Calcio SpA ss 07/08) EMIDIO SANTACROCE (quale delegato del Comitato Provinciale LND di Pescara) E DELLA PESCARA CALCIO SpA (nota n. 3960/532 pf07-08/AM/ma del 4.4.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 08/CDN del 17.07.2008
(264) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANTE PATERNA (quale Presidente pro tempore del Consiglio di Amministrazione Pescara Calcio SpA ss 05/06 e 06/07), MASSIMILIANO PINCIONE (quale Presidente pro tempore del Consiglio di Amministrazione Pescara Calcio SpA ss 07/08) EMIDIO SANTACROCE (quale delegato del Comitato Provinciale LND di Pescara) E DELLA PESCARA CALCIO SpA (nota n. 3960/532 pf07-08/AM/ma del 4.4.2008)
La società Pescara Calcio per le stagioni 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 tesserava il calciatore Di Lollo Lucio Boris prima del compimento del 14mo anno di età, essendo egli nato il 28 settembre 1993 e residente in provincia di Isernia, non limitrofa a quella di Pescara, con ciò violando l’art. 40 comma 3 NOIF. Il fatto, denunciato alla Procura Federale dalla Segreteria del Settore Giovanile e Scolastico, ha portato al Deferimento oggetto del presente procedimento. A cui resiste la società Pescara Calcio con memoria datata 12 Luglio 2008, attraverso la quale viene dedotto che il tesseramento del calciatore non aveva compromesso il legame del giovane con il nucleo familiare e l’ambito territoriale e che tale tesseramento era stato effettuato solo dopo che il padre del tesserando aveva assicurato tanto l’accompagnamento del figlio in occasione degli allenamenti e delle partite, quanto la sua riconduzione nel luogo di residenza ed abitazione. La Procura federale ha chiesto l’inibizione di un mese a carico di ciascun deferito e l’ammenda di € 1.000,00 a carico della Soc. Pescara. Il Delegato Santacroce, comparso, ha ammesso il fatto contestato. Sussistono le violazioni ascritte a carico dei Sigg.ri Dante Paterna e Massimiliano Pincione, rispettivamente Presidenti della società Pescara Calcio nelle stagioni calcistiche di cui sopra, il primo nel 2005 e 2007 ed il secondo nel 2008, per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 40 comma 3 NOIF; nonché della società Pescara Calcio a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS. Risulta infatti dagli atti che il calciatore Di Lollo Lucio Boris, di età inferiore ai 14 anni, non poteva essere tesserato per la società deferita in quanto la sede di quest’ultima è ubicata in Regione diversa da quella di residenza del calciatore e le due Province (Isernia e Pescara) appartenenti a Regioni diverse non sono confinanti. L’art. 40 comma 3 NOIF peraltro, nella parte che qui interessa, è norma che richiede per il tesseramento di calciatori che non hanno compiuto anagraficamente il 14mo anno di età che esso avvenga a favore di società che abbiano sede o nella Regione in cui i calciatori risiedono con la famiglia, oppure in una Provincia anche di altra Regione, che sia però confinante con quella di residenza del calciatore. Nessuno di questi presupposti si è con tutta evidenza avverato nel caso in esame. Sussiste altresì l’addebito ascritto al Sig. Emidio Santacroce, Delegato del Comitato Provinciale di Pescara, per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 40 comma 3 NOIF, che gli è stata contestata per aver vidimato il tesseramento del calciatore nonostante che non ne ricorressero i presupposti regolamentari. Si ritiene tuttavia equo infliggere ai deferiti l’inibizione di cui al dispositivo inferiore a quella richiesta dalla Procura federale.P.Q.M. Accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge la sanzione della inibizione per giorni 10 (dieci) a carico dei sig.ri Dante Paterna, Massimiliano Pincione e Emidio Santacroce e quella dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00) a carico della Soc. Pescara Calcio SpA.
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