F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 05/CDN del 15.07.2008 (293) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO CAFARO (Amministratore unico e legale rappresentante US Grosseto FC Srl) E DELLA SOCIETA’ US GROSSETO FC Srl (nota n. 4492/993 pf07-08/SP/ma del 30.4.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 05/CDN del 15.07.2008 (293) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO CAFARO (Amministratore unico e legale rappresentante US Grosseto FC Srl) E DELLA SOCIETA’ US GROSSETO FC Srl (nota n. 4492/993 pf07-08/SP/ma del 30.4.2008) Visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 30.4.2008 nei confronti di Luciano Cafaro per rispondere della violazione dell'art. 85, lett. A), par. VI delle NOIF e della Società US Grosseto F.C. Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 CGS, per la violazione di cui al proprio legale rappresentante; ritenuto che all’inizio del dibattimento i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: a Luciano Cafaro: inibizione per giorni 40 (quaranta); alla US Grosseto FC Srl: ammenda di € 6.600,00 (seimilaseicento /00). Dispone la chiusura del procedimento nei confronti dei deferiti.
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