F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 4/CGF del 9 luglio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 9/CGF del 24 luglio 2008 2) RICORSO DELL’A.C.F. MILAN AVVERSO LA DECLARATORIA D’INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA FEMMINILE ACF MILAN/ATALANTA FEMMINILE DEL 15.6.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 103 del 25.6.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 4/CGF del 9 luglio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 9/CGF del 24 luglio 2008
2) RICORSO DELL’A.C.F. MILAN AVVERSO LA DECLARATORIA D’INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA FEMMINILE ACF MILAN/ATALANTA FEMMINILE DEL 15.6.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 103 del 25.6.2008)
L’Associazione Calcio Femminile Milan, con ricorso tempestivamente e ritualmente inoltrato, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Com. Uff. n. 103 del 24.6.2008, con la quale veniva dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla detta Associazione in relazione all’esito della partita finale del Campionato Nazionale Primavera disputatasi in Como il 15.6.2008 fra le squadre del Milan e dell’Atalanta. A motivo del gravame la ricorrente deduce “scarsa chiarezza e carenza di motivazione”, in quanto l’impugnato provvedimento avrebbe erroneamente ritenuto che il reclamo dovesse venir “inderogabilmente consegnato in forma scritta all’arbitro entro mezz’ora dal termine della gara”, ed avrebbe altrettanto erroneamente considerato mal indirizzato il preannuncio del reclamo stesso, il cui contenuto sarebbe del tutto fondato nel merito. Argomenta, in particolare, la medesima ricorrente che la parola “inderogabilmente” non si rinviene nei Comunicati Ufficiali disciplinanti la materia, mentre l’inesatto invio del preannuncio costituirebbe semplice e sanabile disguido. A parere della Corte il proposto ricorso deve venir disatteso. Indubitabilmente, infatti, il Com. Uff. n. 98 del 4.6.2008 relativo alla materia non contiene l’espressione “inderogabilmente” in relazione al termine (mezz’ora) in cui il reclamo deve essere consegnato in forma scritta all’arbitro, ma non può essere trascurato che a sensi dell’art. 38.6 C.G.S. “Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori. E’ ben vero che, in astratto, il richiamato Com. Uff. 98/08 potrebbe considerarsi disposizione speciale, come tale derogatoria della lex generalis attribuente perentorietà ai soli termini “del presente Codice”, ma una siffatta prospettazione interpretativa appare contraria al diritto ed alla logica. Non è sostenibile, invero, che termini classificati perentori in sede di procedimento ordinario perderebbero tale caratteristica in occasione delle procedure relative alle fasi finali delle varie competizioni caratterizzate da maggiori esigenze di speditezza e celerità. Sotto altro profilo non appare lecito supporre che il legislatore federale, emanando disposizioni aggiuntive al C.G.S. da valere in particolari occasioni, abbia potuto introdurre termini ridottissimi senza che gli stessi avessero carattere di perentorietà e potessero, quindi, venir liberamente superati. La pronuncia di prime cure, pertanto, merita solo conferma, tenuto altresì conto che la stessa ha correttamente sanzionato anche l’inesattezza del destinatario del preannuncio, inoltrato all’ inesistente Ufficio Giustizia Sportiva della Divisione Calcio Femminile. L’ineluttabile declaratoria di inammissibilità che colpisce il reclamo al Giudice Sportivo rende superflua ogni disamina e pronuncia da parte della Corte delle prospettate questioni di merito. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C.F. Milan di Milano e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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