F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 4/CGF del 9 luglio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 9/CGF del 24 luglio 2008 1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL CALCIATORE CIRILLO MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE INFLITTAGLI SEGUITO GARA NOCERINA/SIRACUSA DELL’11.5.2008 (Delibera della Corte di Giustizia Federale – Com. Uff. n. 191/CGF del 30.5.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 4/CGF del 9 luglio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 9/CGF del 24 luglio 2008 1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL CALCIATORE CIRILLO MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE INFLITTAGLI SEGUITO GARA NOCERINA/SIRACUSA DELL’11.5.2008 (Delibera della Corte di Giustizia Federale – Com. Uff. n. 191/CGF del 30.5.2008) Con riferimento all’incontro di calcio, valevole per i Play Off del Campionato Nazionale Dilettanti Nocerina/Siracusa in data 11.5.2008, il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale comminava, ai sensi dell’art. 19 comma 4 lett. c) C.G.S., la squalifica per 8 gare consecutive al calciatore della Nocerina Cirillo Marco Massimiliano, per avere questi “colpito ripetutamente a fine gara nel tunnel che conduce agli spogliatoi con pugni alcuni calciatori della squadra avversaria: nella circostanza si scagliava contro gli agenti della Forza Pubblica intervenuti per allontanarlo creando così un clima di tensione” La C.G.F. (seduta del 30.5.2008) - in ordine al ricorso proposto dalla A.G. Nocerina 1910 S.r.l. avverso la suddetta sanzione - nel rilievo che in sede di decisione il Giudice Sportivo sarebbe incorso in uno scambio di persona in quanto l’autore degli atti violenti sarebbe stato non già il Cirillo bensì il calciatore Cirilli Emanuele della società medesima – respingeva il gravame stesso. Con il ricorso in esame, il calciatore Cirillo Marco Massimiliano, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Cionini, chiede la revocazione “del precedente provvedimento irrogato dagli Organi di Giustizia Sportiva di primo e secondo grado dichiarando nulla la squalifica ad otto gare inflittagli”, adducendo “nuovi documenti a discolpa – dichiarazione del dott. Pietro Caserta, Vice Questore del Commissariato P.S. di Cava dei Tirreni - ed un video dvd da ritenersi elemento di prova a discarico” . Il ricorrente, poi, instando per la sua audizione personale, chiede che, in via istruttoria, venga visionato il video dvd della televisione Quarto Canale e che vengano ascoltati quali testi il dott. Giovanni Grimaldi, dirigente accompagnatore della Nocerina ed i calciatori Giovanni Piemonte e Carmelo Bonarrigo, rispettivamente delle squadre Nocerina e Siracusa 1. - Come noto, l’istituto della revocazione è un rimedio offerto dall’ordinamento giuridico avverso decisioni non più appellabili ovvero divenute irrevocabili, presupponendo dunque esso un giudizio già validamente concluso. Ed è per questo che la relativa sentenza, definitiva, può essere revocata (con conseguente riesame del merito del giudizio) solamente in certi casi e per certi motivi di fatto. Per quel che concerne l’ordinamento federale, l’unico giudice della revocazione è la Corte di Giustizia Federale la quale, ai sensi dell’art. 39 C.G.S., si pronuncia nei casi ivi espressamente e tassativamente elencati e quindi di carattere eccezionale, peraltro affrontando pregiudizialmente la questione dell’ammissibilità del ricorso stesso. 2. – Nella fattispecie in esame, parte ricorrente chiede la revocazione (impropriamente dei provvedimenti disciplinari anziché della decisione) alla luce di “nuovi documenti a discolpa – dichiarazione del dott. Pietro Caserta, Vice Questore del Commissariato P.S. di Cava dei Tirreni – ed un video dvd da ritenersi elemento di prova a discarico” . Al riguardo, il Collegio rileva che trattasi di documenti che, invero, non sono riconducibili a sopravvenuti elementi di novità nè ad errori di fatto commessi dal giudice a quo, atteso che questi, secondo il suo apprezzamento logico-giuridico insindacabile in questa sede, ha dato credito alla descrizione del referto arbitrale (che è fonte di prova privilegiata ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. e nel quale viene chiaramente individuato il calciatore n. 9 Cirillo Marco Massimiliano), dopo aver già ritenuto la sussistenza sia della preclusione del ricorso alla prova televisiva richiesta dal reclamante sia dell’ininfluenza dell’utilizzo della dichiarazione del dott. Pietro Caserta. Irrilevanti quindi, a giudizio del Collegio, si appaleserebbero anche le deposizioni testimoniali richieste da parte ricorrente. Consegue la pronuncia di inammissibilità del ricorso Per questi motivi la C.G.F., dichiara inammissibile il reclamo per revocazione come sopra proposto dal calciatore Cirillo Marco e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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