F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 2/CGF del 3 luglio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 8/CGF del 24 luglio 2008 1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL CALCIATORE GRECO DEMETRIO ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA CASTROVILLARI/LIBERTAS ACATE DEL 6.4.2008
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 2/CGF del 3 luglio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 8/CGF del 24 luglio 2008
1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL CALCIATORE GRECO DEMETRIO ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA CASTROVILLARI/LIBERTAS ACATE DEL 6.4.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 112 del 9.4.2008 - Delibera della Corte di Giustizia Federale – Com. Uff. n. 163/CGF del 18.4.2008)
La C.G.F., rinvia a nuovo ruolo il reclamo come sopra proposto dal calciatore Greco Demetrio Alessandro.
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