F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 1/CGF del 8 luglio 2008 2) RICHIESTA DEL PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (E DEL PRESIDENTE C.A.E.) DI INTERPRETAZIONE DELL’ART. 33, COMMA 9, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 1/CGF del 8 luglio 2008
2) RICHIESTA DEL PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (E DEL PRESIDENTE C.A.E.) DI INTERPRETAZIONE DELL’ART. 33, COMMA 9, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
La Corte di Giustizia Federale – Sezione Consultiva esaminata la richiesta di interpretazione dell’art. 33, comma 9, Codice di Giustizia Sportiva nel punto che recita: “le irregolarità procedurali che rendano inammissibile il reclamo non possono essere sanate con i reclami di successiva istanza”, determina che la norma di cui sopra vada interpretata nel senso che il reclamo improcedibile per irregolarità procedurale può essere riproposto purché nei termini perentori stabiliti dall’art. 38 C.G.S., decorrenti dalla decisione precedentemente impugnata.
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