F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 25/CGF del 05 ottobre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 21 luglio 2008 3. RICORSO DEL TORINO F.C. S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL’AMMENDA DI EURO 10.000,00 AL SIG. NOVELLINO WALTER ALFREDO E DELL’AMMENDA DI EURO 5.000,00 AL SIG. IENCA MASSIMO, SEGUITO GARA PARMA/TORINO DEL 26.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 61 del 27.9.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 25/CGF del 05 ottobre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 21 luglio 2008
3. RICORSO DEL TORINO F.C. S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL’AMMENDA DI EURO 10.000,00 AL SIG. NOVELLINO WALTER ALFREDO E DELL’AMMENDA DI EURO 5.000,00 AL SIG. IENCA MASSIMO, SEGUITO GARA PARMA/TORINO DEL 26.9.2007
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 61 del 27.9.2007)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 61 del 27.9.2007 ha inflitto a carico di tesserati della compagine piemontese le seguenti sanzioni:
- ammenda € 10.000,00 al signor Novellino Walter Alfredo;
- ammenda € 5.000,00 al signor Ienca Massimo,
per fatti occorsi a seguito della gara Parma/Torino del 26.9.2007. Avverso tale provvedimento la società Torino F.C. S.p.A. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 28.9.2007, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 3.10.2007, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. La C.G.F. dà atto della rinuncia e dichiara estinto il reclamo come sopra proposto dal Torino F.C. S.p.A. di Torino e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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