F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 25/CGF del 05 ottobre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 21 luglio 2008 6. RICORSO CON PROCEDURA D’URGENZA DELLA CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GIARDINA SALVATORE, SEGUITO GARA GUBBIO/PORTOGRUARO SUMMAGA DEL 30.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 38/C del 2.10.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 25/CGF del 05 ottobre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 21 luglio 2008
6. RICORSO CON PROCEDURA D’URGENZA DELLA CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GIARDINA SALVATORE, SEGUITO GARA GUBBIO/PORTOGRUARO SUMMAGA DEL 30.9.2007
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 38/C del 2.10.2007)
All’esito dell’esame della documentazione relativa alla gara Gubbio/Portogruaro Summaga del 30 30.9.2007, valevole per il Campionato di Serie C2, Stagione Sportiva 2007/2008, Girone B, il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 38/C del 2.10.2007, ha inflitto al calciatore Salvatore Giardina, tesserato in favore della società Portogruaro Summaga, la sanzione della squalifica per 2 gare effettive, per aver tenuto un “comportamento offensivo verso l’arbitro”. Avverso tale decisione ha proposto reclamo, ai sensi dell’art. 37, comma 7 con procedura d’urgenza, C.G.S., la società Portogruaro Summaga, la quale ha sostenuto, esclusivamente, che il proprio tesserato ha dichiarato di non aver rivolto le espressioni offensive citate nel referto arbitrale verso l’arbitro ma nei confronti di un avversario. Alla riunione tenutasi in data 5.10.2007, questa Corte, esaminati gli atti, rileva che il reclamo debba essere rigettato. Non sono, invero, condivisibili le doglianze della reclamante, in quanto dirette a contestare la veridicità dei referti arbitrali attraverso dichiarazioni rese, peraltro, dall’atleta reo della condotta sanzionata. Sul punto, è noto come principio fondamentale dell’ordinamento calcistico sia quello dettato dall’articolo 35, par. 1.1, C.G.S., che attribuisce ai referti degli ufficiali di gara il carattere di prova privilegiata in ordine ai fatti di rilievo disciplinare. La ricostruzione dei fatti contenuta nel referto arbitrale, peraltro, giustifica, indubbiamente, l’adozione di sanzioni a carico dell’atleta. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Calcio Portogruaro Summaga S.r.l. di Portogruaro (Verona) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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