F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 25/CGF del 05 ottobre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 21 luglio 2008 7. RICORSO CON PROCEDURA D’URGENZA DELLA GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. FAVO MASSIMILIANO SEGUITO GARA GIULIANOVA/ROVIGO DEL 30.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – com. Uff. n. 38/C del 2.10.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 25/CGF del 05 ottobre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 21 luglio 2008
7. RICORSO CON PROCEDURA D’URGENZA DELLA GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. FAVO MASSIMILIANO SEGUITO GARA
GIULIANOVA/ROVIGO DEL 30.9.2007
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – com. Uff. n. 38/C del 2.10.2007)
La società Giulianova Calcio ricorre contro il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C che, nel Com. Uff. n. 38/C del 2.10.2007 ha squalificato l’allenatore della società, Roberto Di Palma, per due giornate. In considerazione del linguaggio non particolarmente offensivo adoperato dal tecnico (“Arbitro, c’è un calciatore del Rovigo che risponde al nostro pubblico. Ti devi svegliare!”), la C.G.F. riduce la squalifica a una giornata, con restituzione della tassa. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto del Giulianova Calcio S.r.l. di Giulianova (Teramo), riduce la squalifica ad 1 giornata di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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