F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 57/CGF del 11 dicembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 21 luglio 2008 1) RICORSO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE TRINCHERA STUFANO SEGUITO GARA FOGGIA/TERNANA DEL 9.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 91/C del 10.12.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 57/CGF del 11 dicembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 21 luglio 2008
1) RICORSO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE TRINCHERA STUFANO SEGUITO GARA FOGGIA/TERNANA DEL 9.12.2007
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 91/C del 10.12.2007)
Il provvedimento di squalifica per 1 giornata adottato dal Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C Com. Uff. n. 91/C del 10.12.2007 fa’ seguito al deferimento del calciatore della "Ternana Calcio S.p.A." Trinchera Stefano perché rientrando negli spogliatoi al termine della gara Foggia/Ternana del 9.12.2007 assumeva un comportamento gravemente scorretto verso un avversario. La società "Ternana Calcio S.p.A." proponeva reclamo con procedura d'urgenza a norma dell'art. 37 commi 7 ed 8 C.G.S. La Corte rileva che il reclamo è inammissibile poiché presentato in ritardo rispetto ai tempi
previsti nell'art. 37 comma 7 C.G.S. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo con procedimento d’urgenza come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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