F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 66/CGF del 21 dicembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 21 luglio 2008 1) RICORSO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA S.S. LANCIANO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE LAURIA FABIO PER 1 GARA EFFETTIVA (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 85/C del 4.12.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 66/CGF del 21 dicembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 21 luglio 2008 1) RICORSO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA S.S. LANCIANO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE LAURIA FABIO PER 1 GARA EFFETTIVA (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 85/C del 4.12.2007) Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 85/C del 4.12.2007 ha inflitto la sanzione della squalifica per 1 gara effettiva al calciatore Lauria Fabio seguito gara Martina/S.S. Lanciano del 2.12.2007, per recidività in ammonizione. Avverso tale provvedimento la società S.S. Lanciano S.r.l. ha preannunziato reclamo con procedimento d’urgenza dinnanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 5.12.2007, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 7.12.2007, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso con procedimento d’urgenza come sopra proposto dalla S.S. Lanciano S.r.l. di Lanciano (Chieti), dichiara estinto il procedimento e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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